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Tag - rinnovo contratto collettivo regionale

  • Area tessile moda: rinnovo Contratto collettivo regionale - Settore artigiano

    In data 24/05/2023 Confartigianato, Cna, Casartigiani,Claai con Filctem-Cgil, Femca Cisl, e Uiltec Uil hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del settore Tessile - Abbigliamento. In allegato le principali novità e per quanto non contemplato, si rimanda ad una attenta lettura dell’accordo di rinnovo sempre in allegato. Il presente contratto decorre dal 01/01/2023 al 31/12/2025.

    06 giugno 2023


  • Area alimentazione e panificazione: rinnovo contratto collettivo regionale - Aziende artigiane

    In data 23/05/2023 è stato rinnovato dalle Parti Sociali, Cna, Confartigianato, Casartigiani, Claai e Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil il contratto regionale per l’Area Alimentazione e Panificazione. Si elencano le principali novità e per quanto non contemplato, si rimanda ad una attenta lettura dell’accordo di rinnovo, precisando che l’impianto del contratto è immutato rispetto a quello del 2019. Il contratto si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane operanti nel settore alimentare e panificazione. Sono escluse dall’applicazione del premio di produttività annuale le imprese non artigiane del settore alimentare che occupano fino a 15 dipendenti. Il presente contratto decorre dal 01/01/2023 al 31/12/2025. Premio di produttività annuale Il premio è calcolato sulla base di due indicatori di riferimento che ogni azienda dovrà verificare in base ai propri risultati. L’adesione al premio produttività previsto dal CCRL, per poter beneficiare della detassazione, avvieneù attraverso il deposito della comunicazione di adesione (Allegato 2) da parte dell’azienda nell’apposito sito del Ministero del Lavoro prima della corresponsione del premio. La verifica si compone di due parti: Primo indicatore: rapporto tra fatturato e numero medio di dipendenti dell’anno. Tale indicatore determina il 50% del premio complessivo. Il parametro per il raggiungimento della quota di premio deve dare un valore incrementale del 3% sull’anno precedente a cui è calcolato. Secondo indicatore: rapporto tra ore lavorate e ore lavorabili dal singolo lavoratore dell’impresa nell’anno. Tale indicatore determina il 50% del premio complessivo. Il raggiungimento della quota di premio avverrà se il rapporto è superiore al 1% rispetto all’anno precedente ed essere pari o superiore a 0,97 e comunque non inferiore a 0,95. I lavoratori potranno destinare il premio, se dovuto, in tutto o in parte al Fondo di Previdenza Complementare, oppure scegliere di destinarlo, fino ad un massimo del 50% del valore del premio, a prestazioni, opere, servizi aventi finalità di welfare. Le imprese che non raggiungono i risultati per avere diritto al premio dovranno darne comunicazione a mezzo pec alle OO.SS entro il 31 Luglio (Allegato 3). Il premio invece dovrà essere erogato a tutti i lavoratori in forza alla data di corresponsione, unitamente alla mensilità di settembre 2023, sulla base dei mesi lavorati nell’anno precedente (le frazioni di mese sono considerate utili a fronte di almeno 16 giorni di calendario lavorati). Unicamente nel settore dei servizi, il premio dovrà essere erogato unicamente ai lavoratori con almeno 18 mesi di anzianità aziendale, maturati al momento dell’erogazione. Per le specifiche e gli esempi si rimanda alla lettura del testo di accordo.

    01 giugno 2023


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