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Tag - ccnl igiene ambientale

  • CCNL Igiene Ambientale: nuovi minimi dal 1° luglio 2023 - Aziende industriali

    Circolare predisposta da Confindustria Cisambiente in merito alla decorrenza della prossima tranche contrattuale con adeguamento dei minimi TEM, da effettuarsi con la retribuzione di competenza del mese di luglio 2023, ed un riepilogo dei costi.

    30 giugno 2023


  • Ccnl igiene ambientale: elemento retributivo aggiuntivo di produttività (ERAP)

    Con il verbale di accordo 10 febbraio 2023 Fise Assoambiente, UTILITALIA, Confindustria-Cisambiente, Legacoop Servizi, AGCI Servizi, Confcooperative Lavoro e servizi, FP-Cgil, FIT-Cisl, Uiltrasporti e Fiadel hanno concordato il meccanismo per la determinazione dell’ERAP 2023 e 2024 nelle aziende che non hanno contrattato il premio di risultato. Si riportano le principali novità dell’intesa, per quanto non elencato si rimanda alla lettura del completo testo. Elemento retributivo aggiuntivo di produttività (ERAP) L'accordo 18 maggio 2022 ha previsto la destinazione ai premi di risultato aziendali di un elemento aggiuntivo, riferito al par. 130,07, pari a: € 180 per il 2023 (€ 15 per 12 mensilità); € 180 per il 2024 (€ 15 per 12 mensilità). La somma, comprensiva dei riflessi sugli istituti retributivi diretti e indiretti, legali e contrattuali, verrà erogata come una tantum nell'anno successivo a quello di competenza, secondo le modalità stabilite dagli accordi aziendali. Nelle aziende che non hanno contrattato un premio di risultato, doveva essere definito, entro 3 mesi dalla sottoscrizione dell'accordo 18 maggio 2022, un meccanismo alternativo per la determinazione di una somma perequativa. Pertanto, le aziende che dovranno applicare il meccanismo alternativo sono quelle che non hanno sottoscritto alcun premio di risultato o che non abbiano provveduto alla stipulazione di accordi in sede aziendale riferibili all’ERAP, rispettivamente entro il 31 dicembre 2022 e il 31 dicembre 2023. La somma derivante dall’applicazione del meccanismo alternativo sarà corrisposta con decorrenza marzo 2024 in caso di mancato accordo sul premio entro il 31 dicembre 2022 marzo 2025 in caso di mancato accordo sul premio entro il 31 dicembre 2023 a tutti i lavoratori in forza al momento dell'erogazione, in proporzione alla presenza in servizio nell'anno precedente (le frazioni superiori a 15 giorni si computano come mese intero, quelle inferiori sono trascurate). L'importo si somma al compenso retributivo aziendale/elemento di garanzia retributiva. Il premio è riproporzionato nei rapporti part time. Nel caso di rapporti che cessano prima della corresponsione l'importo sarà corrisposto con le competenze di fine rapporto, in proporzione ai mesi in forza nell'anno di riferimento. Le Parti nell’accordo allegato forniscono i parametri e gli indicatori nonché i criteri di calcolo per la quantificazione dell'E

    06 marzo 2023


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