07 aprile 2020
Seguici anche su
In seguito al recepimento della direttiva 2018/1846 che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose (Decreto MIT 12 febbraio 2019)
Il MIT ha pubblicato sul proprio sito la notizia relativa alla sottoscrizione di alcuni Accordi multilaterali in tema di trasporto di merci pericolose su strada (ADR) e per ferrovia (RID), analogamente a quanto fatto da numerosi altri Paesi, al fine di estendere la validità di alcune certificazioni prescritte nell’ambito dei Paesi sottoscrittori.
Rispetto a quanto anticipato per mail nei giorni scorsi, altri Accordi si sono aggiunti e di seguito ne riportiamo una elencazione:
– M324 e RID 1/2020
- è stata prolungata fino al 30 novembre 2020 la validità dei certificati di formazione dei conducenti (patentino ADR) nonché dei certificati del consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose, aventi scadenza tra il 1°marzo ed il 1° novembre 2020;
– M325 e RID 2/2020
- certificati di approvazione dei veicoli ADR : è stata prolungata fino al 30 agosto 2020 la validità di tali certificati aventi scadenza tra il 1°marzo ed il 1° novembre 2020; le ispezioni tecniche necessarie per ottenere tale certificato dovranno essere svolte prima del 1° settembre 2020;
- Controlli intermedi e periodici sulle cisterne ADR e RID: è stata prolungata fino al 30 agosto 2020 la validità di tutte le ispezioni periodiche o intermedie delle cisterne in scadenza tra l’1 marzo e l’1 agosto 2020; i controlli intermedi o periodici dovranno essere svolti prima del 1 settembre 2020;
– M326 e RID 3/2020
- Controlli periodici sui recipienti a pressione e recipienti criogenici chiusi, per alcuni gas della Classe 2: è permesso fino al 31 agosto 2020, in deroga al termine previsto dalle Istruzioni di Imballaggio P200 e P203, il riempimento e il trasporto di recipienti a pressione e di recipienti criogenici chiusi che arrivano a scopo di ricarica e che hanno superato il termine dei controlli periodici e prove, per un limitato numero di gas. Per i recipienti a pressione la deroga riguarda i seguenti numeri: UN1002, UN 1013, UN1046, UN 1070, UN 1072, UN 1660, UN 1956, UN 3156, UN 3157. Per i recipienti criogenici chiusi la deroga riguarda i seguenti numeri: UN 1073, UN 1963, UN 1977. Lo speditore dovrà riportare nel Documento di trasporto la seguente dicitura: “Trasporto in conformità con l’1.5.1 ADR (M326)” o “Trasporto in conformità con l’1.5.1 RID (RID 03/2020)”.
– M327 e RID 4/2020
- Controlli intermedi e periodici cisterne mobili e contenitori per gas ad elementi multipli “UN”: è stata prolungata fino al 31 agosto 2020 la validità di tutti i controlli periodici e o intermedi delle cisterne mobili e dei Contenitori Gas ad Elementi Multipli (CGEM) “UN”, di cui al Capitolo 6.7 ADR o RID, in scadenza tra l’1 marzo e l’1 agosto 2020. I controlli intermedi o periodici dovranno essere svolti prima dell’1 settembre 2020. Lo speditore dovrà riportare nel Documento di trasporto la seguente dicitura: “Trasporto in conformità con l’1.5.1 ADR (M327)” o “Trasporto in conformità con l’1.5.1 RID (RID 04/2020)” .
Gli Accordi suddetti valgono per i trasporti nazionali all’interno dei territori dei Paesi firmatari di ogni singolo Accordo e per i trasporti internazionali tra i medesimi Paesi.
Tutte le altre disposizioni dell’ADR e del RID devono comunque essere applicate.
I Testi degli Accordi sono riportati nel seguente link del sito dell’ONU (strada) e OTIF (ferrovia):
http://www.unece.org/trans/danger/multi/multi.html