01 agosto 2019
Facciamo seguito alle precedenti informative di pari argomento per comunicare che l’Agenzia delle entrate, in data 29 luglio scorso, ha reso disponibili nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, i servizi per l’invio telematico dei corrispettivi da parte degli operatori che, nei primi sei mesi dall’introduzione dell’obbligo, non hanno ancora la disponibilità di un registratore telematico.
Le modalità di trasmissione dei dati sono state stabilite con il provvedimento prot. 236086/2019 del direttore dell’Agenzia del 4 luglio scorso 2019.
Si ricorda, in sintesi, che il decreto crescita (articolo 12-quinquies del Dl n. 34/2019) ha previsto una modifica all’obbligo di trasmissione dei corrispettivi giornalieri, di cui all’articolo 2, comma 1 del Dlgs n. 127/2015, stabilendo che “nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto”.
In pratica, la modifica normativa consente ai soggetti sprovvisti ancora del registratore telematico di eseguire l’adempimento fiscale e il provvedimento direttoriale dell’Agenzia definisce le modalità e approva le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati giornalieri, nel periodo transitorio di sei mesi.
A tal fine, dunque, con provvedimento n. 236086/2019 del 29 luglio 2019, l’Agenzia ha individuato specifiche modalità di trasmissione dei dati per le quali non è necessario l’utilizzo dei registratori telematici.
Nello specifico, all’interno dell’area riservata del portale dell’Agenzia “Fatture e Corrispettivi”, i servizi resi disponibili per la trasmissione dei corrispettivi sono i seguenti:
- un primo servizio, disponibile sempre online all’interno del portale Fatture e corrispettivi, permetterà in alternativa la compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri, sempre distinti per aliquota Iva o con l’indicazione del “regime di ventilazione”;
- un secondo servizio web consentirà l’upload di un file in formato xml con i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, distinti per aliquota Iva o con indicazione del “regime di ventilazione” (senza distinzione tra imponibile e imposta), oppure di un file compresso con i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate;
- infine una terza soluzione di invio “extraportale” consentirà la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri tramite protocollo https o sftp, mediante un sistema di cooperazione applicativa.
Al termine della procedura, nel caso in cui ci si avvalga del primo servizio reaso disponibile, per ogni giornata di attività, risulteranno evidenziati l’ammontare imponibile e l’imposta suddivisi per aliquota e natura dell’operazione.
Il soggetto passivo potrà ricontrollare i dati nella schermata di verifica e apporre il sigillo elettronico dell’Agenzia delle Entrate per garantire l’integrità e l’immodificabilità del file.
Sarà inoltre necessario effettuare il controllo preventivo del file prima dell’invio, in modo da rilevare possibili errori (es. incoerenza tra la compilazione del campo “aliquota” e quella del campo “Natura”).
L’invio dei dati da trasmettere potrà essere effettuato a patto che i controlli siano superati.
Diversamente, qualora il soggetto passivo decida di trasmettere i dati attraverso un file XML utilizzando il tracciato “Dati fattura” già previsto per l’esterometro (seguendo però le regole specifiche individuate dal citato provv. n. 236086/2019), il file potrà essere inviato anche mediante l’interfaccia web presente nel portale Fatture e Corrispettivi che prevede l’upload del file. Le notifiche relative al file potranno essere visualizzate nella sezione “Monitoraggio delle ricevute dei file trasmessi”.
Si rammenta infine, con l’occasione, che la trasmissione dei corrispettivi del mese di luglio, al fine di beneficiare della moratoria delle sanzioni di cui all’art. 2 comma 6-ter del DLgs. 127/2015, dovrà avvenire entro il 2 settembre 2019 dal momento che il 31 agosto cade di sabato.