28 settembre 2021
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Con Circolare n.137/2021, l’Inps ha richiamato i criteri di determinazione e fornito alcuni chiarimenti sulla determinazione del cd. ticket di licenziamento (L. n. 92/2012, art. 2, c. da 31 a 35).
In particolare, l’Istituto ha segnalato quanto segue:
- il contributo é dovuto in ugual misura sia in casi di part-time che di full-time, essendo lo stesso non correlato all’importo della prestazione individuale;
- il contributo deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianita aziendale, maturati dal lavoratore nel limite massimo di 36 mesi;
- per i periodi di lavoro inferiori all’anno, il contributo deve essere determinato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro:
- nelle ipotesi di licenziamento collettivo, ai fini della determinazione del contributo, oltre ai criteri soprarichiamati é necessario considerare: se la dichiarazione di eccedenza del personale, prevista dalla procedura di licenziamento collettivo, sia stata o meno oggetto di accordo sindacale (L. n. 223/1991, art. 4, c. 9): se l’azienda rientra nel campo di applicazione della CIGS, ed e dunque tenuta alla contribuzione per il finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria (D.Lgs. n. 148/2015, art. 20):
- qualora il datore di lavoro debba versare il ticket di licenziamento per rapporto di lavoro risolto durante il blocco dei licenziamenti nella fase emergenziale — a seguito di adesione del lavoratore all’accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento dell’indennità NASpI — il contributo é dovuto nella misura pari al 41% del massimale mensile NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale del lavoratore negli ultimi 3 anni, anche in caso di contestuale risoluzione di più rapporti di lavoro di dipendenti che aderiscono a tale fattispecie di accordo.
Massimale Aspl e NASpI
Fino all’1.5.2015: la base di calcolo da considerare ai fini della determinazione del contributo era costituita dal massimale di ASpl, individuato annualmente secondo i criteri di cui alla L. n. 92/2012, art.2, c.7.
A decorrere dall’1.5.2015 (data di istituzione della NASpI): l’importo del massimale é annualmente determinato in applicazione del D.Lgs. n. 22/2015, art.4.
Per i dettagli relativi agli importi del massimale, comunicati ogni anno dall’lstituto, si rinvia al par. 3 della Circolare in esame.
Contributo versato in misura diversa rispetto a quella dovuta
Dalle verifiche condotte dall’Inps, é emerso che alcune aziende hanno versato importi maggiori di quelli dovuti nei casi di interruzione di rapporto di lavoro avvenute entro l’1.5.2015.
Mentre, per le interruzioni dei rapporti di lavoro verificatesi dall’1.5.2015, il contributo versato dalle aziende talvolta é risultato inferiore alla somma dovuta.
Con apposito messaggio, saranno fornite le indicazioni operative per la regolarizzazione dei periodi di paga scaduti alla data di pubblicazione della Circolare in esame.
La nota lnps é disponibile al seguente link https://bit.ly/3uqEo6r
Per maggiori informazioni contattare Giovanni Balocchi responsabile dell’Ufficio Sindacale
Mail: balocchi@gia.pr.it Tel. 0521/2262 (centralino)