29 marzo 2022
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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge 24/2022 viene prorogata al 30 giugno 2022 la possibilità di ricorrere al lavoro agile, nel comparto privato, senza la necessità di stipulare un accordo individuale tra datore e lavoratore, quindi beneficiando ancora di un regime semplificato.
Il provvedimento, infatti, estende di tre mesi (art. 90, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020), il regime semplificato e protrae, al 30 giugno, anche i termini di svolgimento del lavoro agile per i lavoratori fragili.
La conclusione dello stato di emergenza non cambierà quindi le regole emergenziali vigenti sullo smart working semplificato, che consentono di effettuare le comunicazioni amministrative sul portale del Ministero del Lavoro inviando un file riassuntivo contenente le informazioni essenziali sui lavoratori in smart working, senza necessità di allegare eventuali accordi scritti.
Pertanto è rimandata al 1° luglio 2022 l’esclusiva applicazione della legge 81/2017 che consente di utilizzare il lavoro agile solo in presenza di un accordo sottoscritto con ciascun lavoratore.
La proroga dell’applicabilità dello smart working emergenziale ovviamente non preclude alle aziende e ai lavoratori la facoltà di scegliere comunque di firmare un accordo individuale. In tal caso l’intesa sottoscritta tra le parti, anche prima del nuovo provvedimento, prevarrà sulle altre forme di attivazione del lavoro agile.
Come sempre, al fine di mantenere un quadro d’insieme, si riepilogano di seguito le norme susseguitesi durante il periodo emergenziale che attualmente regolamentano la possibilità e/o il diritto di ricorrere al lavoro agile, oltre a quelle non più in vigore.
Notizia integrale in allegato.
Per maggiori informazioni contattare Giovanni Balocchi responsabile dell’Ufficio Sindacale
Mail: balocchi@gia.pr.it Tel. 0521/2262 (centralino)