06 maggio 2020
Seguici anche su
L’Inps, con la circolare in oggetto, fornisce istruzioni per la fruizione delle agevolazioni contributive, riconosciute a tutti i datori di lavoro privati, in caso di assunzioni a tempo indeterminato di giovani fino a trentacinque anni di età.
Come noto, infatti, la Legge di Bilancio 2020 ha previsto l’estensione dell’incentivo – già introdotto dalla Legge di stabilità del 2018 – all’occupazione giovanile stabile, alle assunzioni di giovani che non abbiano compiuto 35 anni di età, avvenute nel 2019 e 2020.
A partire dell’annualità 2021, invece, il limite anagrafico per accedere all’esonero in trattazione sarà strutturalmente individuato nei trenta anni di età.
Tale incentivo prevede l’esonero parziale del 50% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato, con esclusione dei premi INAIL, per un periodo di 36 mesi, nel limite massimo di 3.000 euro annui da parametrare e riconoscere su base mensile.
L’esonero è, inoltre, elevato nella misura del 100% dei contributi per le assunzioni entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio che riguardino giovani che, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuolalavoro o periodi di apprendistato.
L’Istituto evidenzia che, sotto il profilo soggettivo, l’esonero – riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati – è rivolto all’assunzione di giovani lavoratori che risultino, nel corso dell’intera vita lavorativa, non essere mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Con riferimento al rispetto delle norme fondamentali in materia di condizioni di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria, la fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto delle condizioni di seguito elencate:
- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale;
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, 2 territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La circolare, inoltre, illustra nel dettaglio le modalità di esposizione dello sgravio contributivo in Uniemens e vengono chiarite le compatibilità/cumulabilità di questa agevolazione con altri sgravi contributivi quali: l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili (legge n. 68/99) subordinata al rispetto del requisito dell’incremento occupazionale, l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI (legge n. 92/2012), l’incentivo “Occupazione Sviluppo Sud” e gli incentivi Anpal “Occupazione NEET” e “IO Lavoro”.