07 ottobre 2016
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito un parere con la nota n. 18194 del 4 ottobre 2016 pronunciandosi nell’ipotesi in cui il CCNL applicato dall’Azienda vieti il ricorso al lavoro intermittente.
Il Ministero ha evidenziato che l’utilizzo di questa tipologia contrattuale è illegittimo qualora sia espressamente vietato, dalle parti sociali, nella contrattazione collettiva di categoria, in ragione della mancata individuazione delle ragioni e delle esigenze produttive, così come previsto dall’articolo 13 del Decreto legislativo n. 81/2015.
In tali casi, resta comunque legittimo il ricorso al lavoro intermittente nel caso in cui sussistano i requisiti soggettivi atteso che l’art. 13, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015 prevede che il contratto di
lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché leprestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni (cfr. interpello n. 10/2016).
Ne consegue che la violazione delle clausole contrattuali che escludano il ricorso al lavoro intermittente determina, laddove non ricorrano i requisiti soggettivi sopra richiamati, una carenza in ordine alle condizioni legittimanti l’utilizzo di tale forma contrattuale e la conseguente applicazione della sanzione della conversione in rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.