25 settembre 2019
L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 382 del 16 settembre 2019 a un’istanza di interpello, ha precisato che può fruire del regime forfetario il contribuente che consegue redditi per l’attività professionale di dentista e di lavoratore dipendente nei confronti di uno medesimo datore di lavoro, perché il duplice rapporto lavorativo persisteva senza alcuna trasformazione per l’intero periodo di sorveglianza.
Il dubbio
A interpellare l’Agenzia è una contribuente che esercita l’attività professionale di dentista per un’azienda sanitaria, dal 2017, con due diverse tipologie di rapporto di lavoro: ha un contratto da lavoratrice dipendente a tempo determinato, che varia dai due ai sei mesi, ed è titolare di contratti d’opera di durata triennale, come lavoratrice autonoma, sottoscritti nel 2016 e con scadenza nel 2019, per lo svolgimento del servizio odontoiatrico festivo e prefestivo.
A seguito di un provvedimento della magistratura, l’azienda sanitaria dovrà assumere esclusivamente con contratti di lavoro dipendente, trasformando alla scadenza i contratti d’opera ancora in essere.
L’istante vuole sapere se può essere considerata causa ostativa all’applicazione del regime forfetario il passaggio da un rapporto di collaborazione a un rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato, anche nel caso in cui la doppia tipologia di rapporto di lavoro era preesistente all’entrata in vigore della causa ostativa, riformulata dalla legge di bilancio 2019.
La risposta
I tecnici delle Entrate, nel formulare il loro riscontro, richiamano la lettera d-bis) del comma 57, articolo 1 della legge n. 190/2014, come modificata dalla legge di bilancio 2019, in base alla quale non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta o nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, a esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni.
Precisione in proposito arrivano dalla circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, che chiarisce che, nel caso in cui, prima dell’entrata in vigore della lettera d-bis), il contribuente conseguiva redditi da lavoro autonomo e dipendente nei confronti dello stesso datore di lavoro, la causa ostativa non trova applicazione se i due rapporti persistono senza modifiche sostanziali per l’intero periodo di sorveglianza.
Nel caso oggetto dell’interpello, conclude l’Agenzia, l’istante può applicare il regime forfetario nel periodo d’imposta 2019, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti, tenuto conto che non si verifica alcuna trasformazione di attività di lavoro dipendente in lavoro autonomo che la causa ostativa intende evitare: il duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente), infatti, preesisteva all’entrata in vigore della lettera d-bis) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014.
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