23 luglio 2019
Riguarda aziende non artigiane o aziende prive di RLSA
L’art. 47 del Decreto legislativo n. 81 (Testo Unico sulla sicurezza e successive modifiche e integrazioni), relativo alla nomina, per ciascuna azienda, di un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, conferisce la facoltà, nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori, ovvero nel caso in cui i lavoratori non eleggono nel proprio ambito il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.A.) di individuarlo per più aziende in ambito territoriale.
Il Gruppo Imprese Artigiane, per far fronte alla mancata istituzione, presso l’INAIL, del Fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità previsto dall’art. 52 del Decreto Legislativo n. 81/2008, mette a disposizione delle aziende associate, conformemente a quanto disposto del testo unico sopra citato, le competenze dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (R.L.S.T.) attivi presso l’O.P.P. di Parma costituito il 29/01/2011 tra Unione Parmense degli Industriali e Organizzazioni Sindacali Cgil, Cisl e Uil di Parma accordandosi con le medesime organizzazioni sindacali.
Si ricorda che nelle aziende artigiane o qualora in azienda sia stato eletto il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Aziendale è assicurata la conformità alla normativa.
Chi fosse interessato ad approfondire l’argomento può prendere contatto con l’ufficio Risorse Umane e Relazioni Sindacali.