14 dicembre 2018
Si segnala che il MISE ha pubblicato la circolare n. 412088 del 3 dicembre che contiene alcuni importanti chiarimenti in merito alla misura del “credito d’imposta formazione 4.0”, contenuta nella Legge di Bilancio 2018 (cfr. art. 1, commi 46-56, legge n. 205/2017; in allegato).
Meritano di essere sottolineati per la loro rilevanza i seguenti chiarimenti offerti dalla circolare:
Contrattazione collettiva: la circolare molto opportunamente chiarisce che possono accedere al beneficio tutti gli accordi sottoscritti o integrati “a partire dal 1° gennaio 2018 e cioè dalla data di entrata in vigore della disciplina agevolativa”.
Ne consegue che anche gli accordi sottoscritti prima della data di entrata in vigore del decreto di attuazione possono beneficiare dell’agevolazione fiscale, sempre a condizione che abbiano i requisiti richiesti dal decreto medesimo.
La circolare chiarisce inoltre che l’accordo deve contenere le attività formative e la loro programmazione. Tuttavia, la definizione dei contenuti – in particolare per quanto riguarda le modalità di realizzazione delle attività formative – può essere oggetto di un successivo accordo integrativo.
Deposito dei contratti collettivi: un’ulteriore importante precisazione contenuta nella circolare è che l’unica condizione relativa al deposito è che esso avvenga entro il 31 dicembre 2018.
Resta in ogni caso fermo che sono ammissibili solo le spese di formazione sostenute nel periodo d’imposta relativo all’anno 2018.
Fondi interprofessionali: la circolare chiarisce la piena cumulabilità del credito di imposta con il finanziamento dell’attività formativa da parte dei Fondi interprofessionali, laddove le due misure intervengano su costi ammissibili differenti.
È il caso, ad esempio, del conto formazione di Fondimpresa e Fondirigenti dove, di regola, la retribuzione dei dipendenti posti in formazione in orario di lavoro non è finanziata dal fondo e resta a carico dell’impresa.
Viene, quindi, definitivamente chiarita la piena compatibilità nell’ambito del medesimo piano formativo tra l’intervento del fondo ed il credito di imposta.
Con specifico riguardo a Fondimpresa, a breve, il Fondo chiarirà in via interpretativa che la possibilità di cumulo resta ferma e non è esclusa dalle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dalle imprese per poter accedere al conto formazione.
Nell’ambito della discussione parlamentare sulla Legge di Bilancio è stato approvato un emendamento che, sebbene con una diversa modulazione in base alla dimensione dell’impresa, proroga la misura del credito di imposta per il 2019.