16 marzo 2021
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Quando una casella di posta elettronica esaurisce lo spazio di memoria disponibile per l’archiviazione non può più ricevere nuovi messaggi. Ma intanto i mittenti continuano ad inviarli e, spesso, non sanno che i recapiti non giungono a destinazione, a meno che il sistema non li avvisi dell’accaduto.
Finché si tratta di un normale indirizzo e-mail, il problema non è grave, anche se rimane il rischio di perdere qualcosa di importante; ma quando il fenomeno avviene sulla posta elettronica certificata è possibile che sfuggano le notifiche di atti legali, giudiziali o tributari.
Per il mittente però questi messaggi risultano regolarmente inviati, tant’è che dispone anche della ricevuta di consegna, ma in concreto il destinatario non li ha visualizzati e non potrà farlo fino a quando non provvederà a svuotare la propria casella di posta.
Quando ciò si verifica la notifica PEC su casella piena è valida o può essere contestata?
La legge stabilisce i rispettivi oneri posti a carico del mittente e del destinatario e la giurisprudenza si è espressa più volte al riguardo: la notifica si intende perfezionata anche quando la casella è satura e non può ricevere l’atto notificato, che però era stato validamente spedito; perciò, gli effetti della notifica si realizzano comunque nei confronti di chi non ha provveduto a gestire in modo adeguato il proprio spazio di archiviazione.
A tale riguardo, segnaliamo una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (n. 5646/2021 depositata il 2 marzo 2021) che, in sostanza, afferma che la notifica si perfeziona anche se la casella di posta elettronica è piena.
La notificazione di un atto eseguita ad un soggetto obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l’operatore attesta di aver rinvenuto la “casella PEC del destinatario piena”, da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna, in quanto il mancato inserimento nella casella di posta per saturazione della capienza rappresenta un evento imputabile al destinatario per l’inadeguata gestione dello spazio per l’archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi.
Perciò, in definitiva, la mancata ricezione del messaggio a causa dello spazio pieno sulla casella PEC alla quale è stato indirizzato non potrà essere addotta dal destinatario come motivo valido per contestare la notifica effettuata nei suoi confronti.
Pertanto la notificazione di un atto eseguita ad un soggetto, obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l’operatore attesta di avere rinvenuto la cd. casella PEC del destinatario “piena”, da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna, in quanto il mancato inserimento nella casella di posta per saturazione della capienza rappresenta un evento imputabile al destinatario, per l’inadeguata gestione dello spazio per l’archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi.
Per maggiori informazioni contattare Giovanni Balocchi responsabile dell’Ufficio Sindacale
Mail: balocchi@gia.pr.it Tel. 0521/2262 (centralino)