19 ottobre 2023
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La presente per informare tutte le aziende in indirizzo che nell’ambito delle disposizioni previste in materia di antiriciclaggio (art. 21 D.lgs. n. 231/2007) e seguito della pubblicazione del decreto del MIMIT del 29 settembre 2023 che attesta l’operatività del sistema, è ora ufficialmente operativo il Registro dei titolari effettivi.
L’obbligo di presentare la comunicazione telematica riguarda:
- le società di capitali, comprese le società consortili e le società cooperative (non le società di persone, non i consorzi)
- le persone giuridiche private (iscritte nel registro regionale delle persone giuridiche private o nei registri prefettizi)
- i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini
La comunicazione deve essere firmata digitalmente:
- per le società di capitali da almeno un amministratore della società
- per le persone giuridiche private dal fondatore (se in vita), dai legali rappresentanti, dagli amministratori
- per i trust/istituti giuridici affini dai fiduciari
I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva sono iscritti in apposite sezioni del registro delle imprese:
- le imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private sono iscritte in una sezione autonoma;
- i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust sono iscritti in una sezione speciale.
I criteri per l’individuazione della titolarità effettiva sono definiti dal cd. ‘Decreto antiriciclaggio’ (art. 20, d. lgs n. 231/2007). Il titolare effettivo è comunque sempre una persona fisica.
Ai sensi dell’art. 3 comma 6 ultimo periodo del DM 55/2022, le comunicazioni dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva sono effettuate entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento attestante l’operatività del sistema.
Il termine, quindi, scadrebbe l’8 dicembre 2023, ma, trattandosi di giorno festivo, seguìto da un sabato e una domenica, slitta a lunedì 11 dicembre 2023.
La norma individua gli obbligati e la comunicazione del titolare effettivo è resa mediante autodichiarazione da parte dell’amministratore o del fiduciario, ai sensi degli artt.li 46 e 47 DPR 445/2000.
Non è quindi possibile conferire l’incarico dell’adempimento a un professionista/intermediario, per cui i soggetti obbligati dovranno munirsi, di firma digitale, ove già non la possiedano.
I professionisti/intermediari non possono firmare la comunicazione per conto dell’azienda, possono solo effettuare la trasmissione telematica delle pratiche.
L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo al Registro delle imprese è punita (ai sensi dell’art. 2630 c.c.) con la sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro (in capo a ciascun soggetto obbligato ex art. 5 della L. 689/1981). Se la comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.
Saranno da comunicare, con le medesime modalità ricordate, anche eventuali variazioni di dati e informazioni, entro trenta giorni dal compimento dell’atto che dà luogo alla variazione.
Inoltre, dati e informazioni comunicati saranno da confermare annualmente: entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall’ultima comunicazione di variazione o dall’ultima conferma. La conferma potrà essere presentata, per le società di capitali, contestualmente all’adempimento del deposito del bilancio, allegata alla relativa pratica.
Per le aziende che non vorranno provvedere autonomamente all’adempimento in esame, il GIA, unitamente a FIASA, ha predisposto uno specifico servizio.
Le aziende interessate potranno contattare lo Sportello Imprese dell’Associazione per maggiori informazioni al riguardo.