23 ottobre 2019
Seguici anche su
Il nuovo “REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1912 DEL CONSIGLIO” modifica la tipologia di documenti di cui deve essere in possesso l’esportatore per provare l’avvenuta uscita della merce dal territorio dello Stato.
Il regolamento prevede due distinte casistiche, la cui alternativa applicazione dipende dalla scelta operata dai soggetti coinvolti nell’operazione di curare il trasporto della merce. Il predetto regolamento prevede infatti, in applicazione del Art. 1 – che modifica l’art. 45 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 – che qualora sia il soggetto cedente a curare il trasporto, ai fini della prova dell’avvenuta uscita della merce, il venditore debba essere in possesso di:
– Due elementi di prova non contradditori tra quelli elencati nel paragrafo 3, lettera A del sopracitato regolamento, tra cui:
1) Lettera CMR;
2) Polizza di carico o fattura di trasporto aereo;
3) Fattura emessa dallo spedizioniere;
Oppure
– Uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al paragrafo 3, lettera a), sopra riportati, in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera
b), che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l’una dall’altra. Le prove di cui al paragrafo 3 lettera b) sono:
1) una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
2) documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
3) una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.
Qualora invece sia il cessionario a curare il trasporto il medesimo Art. 1 prevede che ai fini della prova dell’avvenuta uscita della merce il cedente sia in possesso di:
Una dichiarazione scritta dall’acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dal cessionario, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni; tale dichiarazione scritta indica la data di rilascio; il nome e l’indirizzo dell’acquirente; la quantità e la natura dei beni; la data e il luogo di arrivo dei beni; nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto; nonché l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente, fornita dall’acquirente al venditore entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione.
Congiuntamente a:
– Due elementi di prova non contradditori tra quelli elencati nel paragrafo 3, lettera A del sopracitato regolamento, tra cui:
1) Lettera CMR;
2) Polizza di carico o fattura di trasporto aereo;
3) Fattura emessa dallo spedizioniere.
Oppure
– Uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al paragrafo 3, lettera a) (sopra riportati) in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera b), che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l’una dall’altra. Le prove di cui al paragrafo 3 lettera b) sono:
1) una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
2) documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
3) una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.
Nella seguente pagina viene riportato uno schema semplificato di quanto sopra esposto.
Gruppo prove alternative paragrafo 3, lettera A | Gruppo prove alternative paragrafo 3, lettera B |
– CMR – FATTURA DI TRASPORTO – POLIZZA DI CARICO |
– POLIZZA ASSICURATIVA – DOCUMENTO UFFICIALE RILASCIATO DA PUBBLICA AUTORITA’ – RICEVUTA RILASCIATA DA UN DEPOSITARIO NELLO STATO DI DESTINAZIONE |