Nuove proroghe validità delle patenti di guida, CQC e altre abilitazioni, a seguito della proroga dello stato di emergenza fino al 30 Aprile 2021

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Il MIT ha diffuso la circolare prot. 2143 del 21 gennaio u.s dove, alla luce dell’ultima proroga della fine dello stato di emergenza al prossimo 30 Aprile, sono state aggiornate le scadenze delle patenti, CQC, certificati ADR e altre abilitazioni fondate sull’art. 103, comma 2 del decreto Cura Italia (d.l18/2020) che, nella versione attuale, prevede che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, …(omissis)…in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.

Pertanto, alla luce della nuova scadenza del 30 Aprile, tutte le proroghe che si basano su questa disposizione cesseranno il 29 Luglio 2021.

Prima di approfondire il nuovo scadenzario, evidenziamo che, a livello comunitario, la Commissione ha presentato una nuova proposta di Regolamento che, sulla falsariga del Regolamento 2020/698 (sulla proroga di validità, in ambito U.E, delle patenti, CQC, ecc con scadenza nel periodo 1 febbraio – 31 agosto 2020, per un periodo di 7 mesi dalla data di scadenza), assoggetta a una nuova proroga di 7 mesi i titoli con scadenza tra il 1 Settembre 2020 e il 31 Aprile 2021.

Va detto comunque che, allo stato attuale, questa proposta deve essere tradotta in un nuovo Regolamento per cui, fino a quel momento, rimangono ancora in vigore le disposizioni del Regolamento 2020/698 che, infatti, sono state prese in esame dal MIT nella circolare in commento, per coordinarle con le proroghe stabilite dalle norme italiane.

In ultimo, va ricordato che per quanto riguarda i certificati ADR di formazione dei conducenti e di consulente per la sicurezza, è ancora in vigore l’accordo M330 ai sensi del quale tutti i certificati di formazione dei conducenti ed i certificati di formazione come consulente per la sicurezza, la cui validità scade tra il 1 marzo 2020 e il 1 febbraio 2021, rimangono validi fino al 28 febbraio 2021 per i trasporti effettuati tra gli Stati firmatari ed a condizione che vengano superati entro il 1 marzo 2021 gli esami prescritti per il loro rinnovo di validità.

Detto ciò, riportiamo di seguito la nuova situazione delle scadenze.

Notizia integrale in allegato.


Per maggiori informazioni contattare Maria Chiara Minetti referente dell’Ufficio Economico

Mail: chiara.minetti@gia.pr.it – Tel. 0521/2262 (centralino).

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