20 febbraio 2019
L’Agenzia delle entrate, con la consulenza giuridica n. 5/2019, ha precisato che il rimborso delle spese di parcheggio sostenute dai dipendenti per trasferte al di fuori del territorio comunale è assoggettabile interamente a tassazione laddove il datore di lavoro abbia adottato i sistemi del rimborso forfettario e misto. Diversamente, qualora adotti invece il sistema analitico, il rimborso rientra tra le “altre spese” (ulteriori rispetto a quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio) escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente fino all’importo massimo di 15,49 euro giornaliero (25,82 per le trasferte all’estero).
Quesito
Un’associazione si è rivolta all’Amministrazione per conoscere il suo orientamento circa il trattamento fiscale applicato da alcune società, in qualità di sostituti d’imposta, ai rimborsi spese relativi ai parcheggi effettuati dai dipendenti (iscritti all’associazione interpellante) durante le trasferte al di fuori del territorio comunale.
Nell’istanza si fa presente che le società in questione trattano il rimborso delle spese come imponibile in capo al dipendente, a prescindere dal superamento o meno della soglia giornaliera di 15,49 euro e dalla presenza o meno di documenti giustificativi presentati dal dipendente.
Risposta
L’Agenzia, innanzitutto, procede a una sintetica ricognizione della normativa e della prassi di riferimento.
Il Tuir sancisce il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, in base al quale è imponibile tutto ciò che il dipendente riceve “in relazione al rapporto di lavoro” (articolo 51, comma 1). Ne consegue che sono assoggettabili a tassazione, tra l’altro, le indennità comunque denominate (incluse quelle di trasferta) e i rimborsi spese (salvo che si tratti di spese anticipate dal dipendente per snellezza operativa).
Tuttavia, è prevista una deroga al principio di onnicomprensività, disciplinata dall’articolo 51, comma 5 e relativa al trattamento fiscale delle indennità di trasferta erogate al lavoratore dipendente per la prestazione dell’attività lavorativa fuori dalla sede di lavoro e dei rimborsi di spese sostenute in occasione delle trasferte.
In tal caso, il Tuir distingue a seconda che l’attività sia svolta o meno nell’ambito del territorio del comune in cui è collocata la sede di lavoro e nell’ipotesi di prestazione dell’attività lavorativa al di fuori del territorio comunale sono previsti tre sistemi alternativi di rimborso delle spese sostenute dal dipendente:
- forfettario;
- misto;
- analitico.
Sistema forfettario
Si prevede l’erogazione di un’indennità giornaliera al dipendente, determinata in via forfetaria, diretta a rimborsare le spese sostenute nel corso della trasferta. L’indennità è esclusa dall’imponibile fino all’importo di 46,48 euro al giorno, elevate a 77,47 euro per le trasferte all’estero.
Quando le spese di viaggio sono rimborsate sulla base di idonea documentazione, i rimborsi analitici (anche sotto forma di indennità chilometrica) e trasporto non concorrono a formare il reddito. Sono tassati, invece, tutti i rimborsi spese, anche se analiticamente documentati, corrisposti in aggiunta all’indennità di trasferta.
Sistema misto
Sono previsti limiti di esenzione dell’indennità di trasferta ridotti rispetto al rimborso forfettario e all’esenzione delle spese di viaggio e trasporto. In caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente le franchigie di 46,48 euro e 77,47 euro sono ridotte di 1/3, mentre sono ridotte di 2/3 in caso di rimborso sia delle spese di alloggio sia di quelle di vitto.
I rimborsi analitici delle spese di viaggio (anche sotto forma di indennità chilometrica) e trasporto non concorrono a formare il reddito quando idoneamente documentati. Ogni altro rimborso (oltre a vitto, alloggio, viaggio e trasporto) è assoggettato interamente a tassazione.
Sistema analitico (o a piè di lista)
Si prevede la non imponibilità del rimborso analitico delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto (anche sotto forma di indennità chilometrica) e l’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente dei rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione delle trasferte o missioni, fino all’importo massimo giornaliero di 15,49 euro, elevati a 25,82 euro per le trasferte all’estero.
Con la circolare n. 326 del 23 dicembre 1997 (paragrafo 2.4.1) sono state incluse tra le altre spese, ulteriori rispetto a quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio, alle quali applicare le franchigie anche quelle relative, tra l’altro, al parcheggio.
Nel tirare le fila del discorso, l’Agenzia, quindi, conclude che, nel caso concreto sottoposto al suo esame, il rimborso al dipendente delle spese di parcheggio (rimborso di spese “diverse” da quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio):
- è assoggettabile interamente a tassazione laddove il datore di lavoro abbia adottato i sistemi forfettario e misto,
- rientra tra le “altre spese” (ulteriori rispetto a quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio) escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente fino all’importo massimo di 15,49 euro giornalieri (25,82 per le trasferte all’estero) nei casi di rimborso analitico.