17 aprile 2019
Facendo seguito al precedente articolo in tema di imposta di bollo sulle fatture elettroniche, si comunica che l’Agenzia delle entrate ha istituito, con la Risoluzione n. 42/2019 del 9 aprile 2019, sei nuovi codici tributo destinati a consentire i versamenti relativi all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche effettuati tramite i modelli “F24” e “F24 Enti pubblici”.
Si rammenta che questa tipologia di pagamento, però, non è la sola, in quanto l’adempimento può essere eseguito anche attraverso l’apposito servizio telematico reso disponibile nell’area riservata del contribuente Iva (con addebito su conto corrente), così come prevede la norma in relazione alle fatture emesse dal 1° gennaio 2019 (articolo 6, comma 2, Dm 17 giugno 2014).
I nuovi codici sono i seguenti:
- 2521 – primo trimestre
- 2522 – secondo trimestre
- 2523 – terzo trimestre
- 2524 – quarto trimestre
- 2525 – sanzioni
- 2526 –
Modalità di compilazione del modello f24
Nel modello “F24” trovano posto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento”, va riportato, per esteso, quello a cui si riferisce il versamento.
In “F24 Enti pubblici”, invece, vanno sempre sistemati in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, ma nella sezione “Dettaglio versamento”, nella quale devono essere riportati:
- nel campo “sezione”, il valore “F” (Erario)
- nel campo “codice tributo/causale”, uno dei codici appena istituiti
- nel campo “riferimento A”, nessun valore
- nel campo “riferimento B”, l’anno cui si riferisce il versamento.
Infine, la risoluzione, in linea con la disposizione richiamata, precisa che i codici tributo istituiti con le risoluzioni nn. 106/2014 e 32/2015, utili per assolvere il Bollo tramite F24 su libri, registri e altri documenti informatici diversi dalle fatture elettroniche, vanno bene anche per le e-fatture emesse fino al 31 dicembre 2018.
Nel dettaglio, sono:
- 2501 – imposta
- 2502 – sanzioni
- 2503 – interessi.