Detrazione Irpef per Interventi risparmio energetico

24 aprile 2019

Salva in caso di mancata comunicazione all’Enea

Come noto, la disposizione introdotta dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 3, lettera b), n. 4), legge 205/2017), prevede che, a partire dal 1° gennaio 2018, devono essere trasmessi all’Enea i dati relativi ad alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali spetta la detrazione Irpef prevista dall’articolo 16-bis del Tuir (detrazione Irpef del 50%). Si rammenta che l’invio va effettuato, entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo, attraverso un sito web dedicato (cfr. “Ristrutturazioni: online il portale dell’Enea per le detrazioni fiscali” e “Interventi risparmio energetico: via alle comunicazioni del 2019).

L’adempimento in questione è stato introdotto per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito. Pertanto, la trasmissione delle informazioni non riguarda tutti gli interventi ammessi alla detrazione, ma solo quelli – edilizi e tecnologici – che comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti rinnovabili. Inoltre, è stata prevista la trasmissione anche delle informazioni relative all’acquisto di elettrodomestici in classe energetica A+ (A per i forni) che danno diritto al “bonus mobili”.

Premesso quanto sopra, si comunica che l’Agenzia delle entrate, con la Risoluzione n. 46 del 18 aprile 2019, ha chiarito che la mancata trasmissione all’Enea dei dati e delle notizie concernenti gli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico, seppure obbligatoria per il contribuente, non fa venir meno il diritto al bonus, dal momento che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda all’adempimento.

In merito alla rilevanza fiscale della trasmissione delle informazioni sugli interventi effettuati e, in particolare, all’eventuale perdita del diritto alla detrazione delle spese sostenute nel 2018 in caso di mancato o tardivo adempimento, il ministero dello Sviluppo economico ha espresso l’avviso – ora condiviso dalle Entrate – che l’invio all’Enea delle informazioni, seppure obbligatorio per il contribuente, non determina, se non effettuato, la perdita del diritto alla detrazione, in virtù del fatto che non è prevista alcuna sanzione nel caso non vi si provveda.

L’Agenzia, inoltre, ricorda che gli adempimenti da effettuare ai fini dell’agevolazione in commento sono stabiliti dal decreto interministeriale 41/1998, con il quale è stato adottato il regolamento recante le norme di attuazione e le procedure di controllo in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia. In particolare, l’articolo 4 reca l’elencazione tassativa dei casi di diniego della detrazione, tra i quali non è compresa la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni all’Enea, prevista dall’articolo 16, comma 2-bis, Dl 63/2013; in più, la perdita del diritto alla detrazione, in caso di mancata o tardiva trasmissione, non è prevista neanche dallo stesso articolo 16.

Pertanto, conclude la risoluzione in commento, in assenza di una specifica previsione normativa, l’omesso o tardivo invio delle informazioni non fa perdere il diritto alle detrazioni.

 

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