Credito d’imposta – Ricerca & Sviluppo: ulteriori modifiche

10 gennaio 2019

 

Dal periodo d’imposta 2015 è operativo il credito d’imposta per le imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, introdotto dal  DL n. 145/2013 art. 3 e successive modifiche. Negli anni la normativa ha subito varie modifiche.  A seguito delle ulteriori rettifiche apportate con la Finanziaria 2019 l’agevolazione ha assunto le caratteristiche sotto specificate.

Il credito spetta a condizione che:

  • le spese per attività di R&S del periodo d’imposta in relazione al quale si intende fruire dell’agevolazione siano complessivamente almeno pari ad € 30.000;
  • si realizzi un incremento delle spese in esame rispetto al triennio di riferimento 2012-2014.

In particolare va evidenziato che per effetto del citato intervento, dal 2019:

  • è ridotto da € 20 milioni a € 10 milioni massimo del credito annuo spettante a favore di ciascun beneficiario;
  • sono modificate / integrate le tipologie di spesa. In particolare: 1) è introdotta la differenziazione tra le spese per il personale dipendente titolare di rapporto subordinato e quelle per il personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo; 2) sono agevolabili anche le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi utilizzati nell’attività di ricerca e sviluppo ( inclusione facoltativa);
  • il credito è riconosciuto in misura differenziata (25% ovvero 50%) in relazione alla tipologia di spese sostenute.

Soggetti interessati

Il beneficio in esame spetta a tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica (ditta individuale, società di persone / di capitali, ecc.), dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato.

La misura agevolativa in esame è rivolta ai soggetti che svolgono attività di ricerca eleggibile sostenendo i relativi costi e che si avvalgono degli eventuali relativi risultati, assumendosi il rischio per l’attività svolta. Di conseguenza, è da escludere che il credito spetti alle imprese che svolgono attività di ricerca su commissione di terzi, atteso che in tal caso l’impresa commissionaria in realtà non sostiene i relativi costi, in quanto li riaddebita, in base ai corrispettivi contrattualmente previsti, al committente che ne sostiene l’onere.

Attività di ricerca & sviluppo agevolabili

Sono agevolabili le spese sostenute per le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

  1. Ricerca fondamentale: lavori sperimentali o teorici aventi come finalità principale l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e fatti osservabili, senza la previsione di applicazioni / utilizzazioni pratiche dirette;
  2. Ricerca Industriale: ricerca pianificata o indagini critiche dirette ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare al fine di mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi ovvero di migliorare prodotti, processi o servizi esistenti o la creazione di componenti di sistemi  complessi, necessaria per la ricerca industriale, con l’esclusione dei prototipi di cui alla successiva lett. c);
  3. Sviluppo Sperimentale: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzazione di conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale al fine di produrre progetti, piani o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Rientrano in tale tipologia di attività anche quelle destinate alla:
  • definizione concettuale, pianificazione e documentazione riferite a nuovi prodotti, processi e servizi, compresa l’elaborazione di progetti, disegni, piani o altra documentazione purché non destinati a scopi commerciali;
  • realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali o progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici o commerciali (sempreché il prototipo sia il prodotto finale e il relativo costo di fabbricazione sia troppo elevato per poterlo utilizzare solo con finalità di dimostrazione o convalida);

La corrispondente disposizione del decreto attuativo ha ricompreso, tra le attività ammissibili nell’ambito dello sviluppo sperimentale, anche gli “studi di fattibilità”.

  1. produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, purché non impiegati / trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
 Nota bene Non rientrano tra le attività agevolabili le modifiche ordinarie o periodiche di prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti ed altre operazioni in corso, ancorché dette modifiche rappresentino miglioramenti.

Spese agevolabili

Le spese per le quali è riconosciuto il credito d’imposta in esame sono quelle relative a:

  1. Personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppoa-bis)  Personale di un rapporto di lavoro autonomo o diverso dal lavoro dipendente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
  2. quote di ammortamento delle spese di acquisizione / utilizzazione di strumenti ed attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo ottenuto applicando i coefficienti di cui al DM 31.12.88, e comunque di costo unitario non inferiore a € 2.000 (al netto IVA);
  3. costi di ricerca svolta in collaborazione con Università e Enti / organismi di ricerca e con altre imprese, comprese le start-up innovative; c-bis)  Contratti stipulati con imprese diverse da quelle di cui alla lett. c) per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili;
  4. competenze tecniche e privative industriali relative ad un’invenzione industriale, biotecnologica o topografica di prodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne. d-bis) materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attivita’ di ricerca e sviluppo  anche per la realizzazione di prototipi o  impianti  pilota  relativi  alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale . La presente lettera non si  applica nel caso in cui l’inclusione del costo dei beni ivi previsti tra le spese ammissibili comporti una riduzione dell’eccedenza agevolabile.

Con riferimento alle spese relative a contratti di ricerca stipulati con altre imprese si precisa che sono agevolabili le spese commissionate a imprese diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa”.

Le diverse percentuali di intervento sono riepilogate in tabella:

Credito d’imposta spettante Art. 3, comma 6, DL n. 145/2013 – Tipologia di spesa
50% della spesa incrementale proporzionalmente riferibile alle spese di cui alle lett. a) e c) rispetto alle spese totali ammissibili lett. a) Personale dipendente titolare di un rapporto subordinato anche a tempo determinato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.
lett. c) Contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta.
Contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di start up innovative ex art. 25, DL n. 179/2012 e con imprese rientranti nella definizione di PMI innovative ex art. 4, DL n. 3/2015 per il diretto svolgimento delle attività di attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, a condizione che, in entrambi i casi, non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente. In particolare si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto, ex art. 2359, C.c. inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali (per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell’imprenditore).
25% della spesa incrementale sul residuo (*) lett. a-bis) Personale titolare di rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.
lett. b) Strumenti ed attrezzature di laboratorio.
lett. c-bis) Contratti stipulati con imprese diverse da quelle di cui alla lett. c) per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente.
lett. d) Competenze tecniche e privative industriali.
lett. d-bis)

(**)

Materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale di cui alle predette lett. b) e c).
(*) Spesa incrementale (spesa eccedente la spesa media annuale dei 3 periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015 per i medesimi investimenti) al netto della parte che ha usufruito del 50%. 
(**) In sede di approvazione è disposto che tale previsione non è applicabile se l’inclusione del costo dei beni tra le spese ammissibili comporta una riduzione dell’eccedenza agevolabile.

Il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo deve ritenersi fruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano  diversamente. In ogni caso, l’importo risultante dal cumulo non potrà essere superiore ai predetti costi sostenuti. Inoltre, costituendo l’agevolazione in esame una misura di carattere generale, la stessa non rileva ai fini del calcolo degli aiuti c.d. de minimis,  né del rispetto dei massimali previsti dalla “Disciplina  degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” di cui alla Comunicazione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014.

Modalità di fruizione

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la  corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione e’ rilasciata da un revisore legale dei conti o da una societa’ di revisione legale dei conti. Nell’assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la societa’  di  revisione  legale  dei  conti  osservano  i principi di indipendenza.

 Nota bene Per le imprese non obbligate alla revisione legale:

·     la certificazione in esame è rilasciata da un revisore legale dei conti / società di revisione legale dei conti;

·     le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a € 5.000, fermo restando il limite massimo di € 10 milioni;

  • è previsto che, ai fini dei successivi controlli, sia redatta e conservata una relazione tecnica illustrante le finalità, i contenuti ed i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti / sottoprogetti in corso di realizzazione.

Va evidenziato che in caso di attività di ricerca e sviluppo:

  • organizzate e svolte internamente all’impresa, la relazione va predisposta dal responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo ovvero dal responsabile del singolo progetto / sottoprogetto;
  • commissionate a soggetti terzi, la relazione va redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di ricerca e sviluppo;

Tali modifiche all’obbligo di certificazione ed alla necessità della relazione tecnica sono in vigore già per l’esercizio in corso alla data del 31/12/2018.

Qualora venga accertato l’indebito utilizzo del credito, l’Agenzia delle Entrate recupera il relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

Il credito d’imposta:

  • va indicato nel mod. UNICO;
  • non è tassato ai fini IRPEF / IRES e IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento dei costi, è subordinato all’avvenuto adempimento dell’obbligo di certificazione.

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