11 aprile 2019
Come noto, la Finanziaria 2019 prevede all’art. 1, commi da 73 a 77, il riconoscimento per il 2019 – 2020 di un credito d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata della plastica ovvero di imballaggi biodegradabili / compostabili o derivati dalla raccolta differenziata di carta / alluminio.
La nuova misura è finalizzata ad “incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all’avvio al recupero energetico” nonché a “ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio”.
È demandata ad un Decreto interministeriale l’attuazione della predetta disposizione, con l’individuazione dei requisiti tecnici e delle certificazioni idonee a certificare la natura eco-sostenibile dei prodotti / imballaggi secondo la normativa UE e nazionali.
SOGGETTI BENEFICIARI
Come sopra accennato, il credito d’imposta in esame è riconosciuto a tutte le imprese che acquistano:
- prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;
- imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 ovvero derivati dalla raccolta differenziata di carta / alluminio.
CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE
Il credito d’imposta è pari al 36% delle spese sostenute per i predetti acquisti. Tale beneficio presenta le seguenti caratteristiche:
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· è riconosciuto fino ad un importo massimo di € 20.000 annui per ciascun beneficiario; · va indicato nel mod. REDDITI relativo al periodo d’imposta di riconoscimento; · non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP; · non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR. |
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MODALITÀ DI UTILIZZO
Il credito d’imposta è utilizzabile:
- esclusivamente in compensazione con il mod. F24, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, anche per importi superiori a € 250.000, non rilevando il limite di cui all’art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- a decorrere dall’1.1 del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti. Così in relazione agli acquisti effettuati nel 2019 il credito d’imposta sarà utilizzabile dall’1.1.2020.