Autotrasporto: divieti di circolazione dei mezzi pesanti

Sentenza del Consiglio di Stato del 1°Marzo 2019

Con Sentenza pubblicata il 1 Marzo u.s, il Consiglio di Stato ha respinto le eccezioni che erano state sollevate dal Codacons contro il decreto sui divieti di circolazione dei mezzi pesanti per l’anno 2018, annullando conseguentemente la Sentenza del TAR del Lazio del 22 Maggio 2018 che, al contrario, aveva accolto le ragioni dell’associazione dei consumatori.

Il procedimento davanti al Consiglio di Stato – ricordiamo – è scaturito dall’impugnativa proposta dal MIT e dalle Prefetture contro la appena citata Sentenza del TAR, ed ha visto la concreta e fattiva partecipazione delle principali realtà associative del mondo della produzione e dei trasporti (con in prima fila la Confcommercio e la Conftrasporto, a cui FIAP aderisce), che sono intervenute “ad adiuvandum” della pubblica amministrazione.

Il Consiglio di Stato, con questa pronuncia, ha fissato dei paletti incontrovertibili sui quali, speriamo, non si debba ritornare in futuro:

  • La tutela della salute e della sicurezza nella circolazione stradale, pur avendo importanza primaria, non riveste carattere assoluto ma deve sempre essere contemperata con ulteriori interessi anch’essi di rilievo costituzionale (nella fattispecie, la libertà di circolazione e di iniziativa economica), esplicitati all’interno dell’art. 7.2 del D.P.R 495/1992 (Regolamento di esecuzione del codice della strada) che, ricordiamo, stabilisce tra l’altro che i divieti aggiuntivi alle giornate festive devono “individuarsi in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti determinano sulla attività di autotrasporto nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso”;
  • Contrariamente alle asserzioni del Codacons, non corrisponde al vero che la normativa sui divieti imponga sempre e comunque l’introduzione di una limitazione alla circolazione dei camion, nelle giornate precedenti e in quelle successive ad un giorno festivo. Infatti, ad eccezione delle festività rispetto alle quali è la legge stessa a prescrivere il divieto di circolazione per i mezzi pesanti (fatte salve, chiaramente, le deroghe assolute previste dal decreto ministeriale e quelle legate alle autorizzazioni prefettizie), nelle altre giornate, precedenti e successive, il contemperamento dei diversi interessi coinvolti viene lasciato alla valutazione:
    • del Ministro che, infatti, ogni anno provvede ad individuare un certo numero di giorni ulteriori, nei quali ritiene preminente l’esigenza di tutelare la sicurezza della circolazione rispetto agli interessi della produzione;
    • delle Prefetture in sede di decisione sul rilascio, o meno, dell’autorizzazione alla circolazione in deroga, effettuata attenendosi ai criteri generali previsti dal d.m annuale sui divieti.

Di conseguenza, afferma il Consiglio, “la voluntas legis è dunque dichiaratamente contraria all’automatica e indistinta estensione del divieto di circolazione all’intero novero delle giornate pre-festive e post-festive” Ed ancora, si legge: la “soluzione di sostanziale e definitivo automatismo da calendario propugnata dal Codacons non corrisponde all’ordinamento: non vi emerge un elemento testuale o sistematico il quale induca a ritenere che la pertinente normativa primaria o regolamentare imponga sempre e comunque la limitazione della circolazione die mezzi pesanti nei giorni pre festivi e post festivi”.

Non solo: sulla scorta di quanto appena scritto, il Consiglio di Stato ha affermato in maniera decisa che le deroghe non possono essere messe in discussione, obbedendo a “..bisogni essenziali della popolazione – per i quali un indistinto divieto causerebbe pregiudizi diffusi (si pensi al trasporto dei carburanti, dei giornali e periodici, dei prodotti per uso medico o del latte, oggetto di specifiche eccezioni nell’ambito dell’art.3 del decreto annuale”. Ciò vale non solo per quelle assolute stabilite all’interno dello stesso dm sui divieti, ma anche per quelle lasciate alla valutazione del Prefetto, tenuto conto che quest’ultima Autorità è chiamata a decidere sulla scorta dei criteri generali fissati dal medesimo dm e volti a far si che, in applicazione dell’art. 7.4 del Regolamento di esecuzione del c.d.s, dette deroghe soddisfino “le fondamentali esigenze di vita delle comunità, sia nazionale che locali, nel rispetto delle migliori condizioni di sicurezza della circolazione stradale”.

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