Industria 4.0: proroga agevolazioni

17 gennaio 2019

 

La finanziaria 2019 ha confermato la proroga dell’iper ammortamento, ossia della maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali, destinati a strutture produttive situate in Italia, a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica / digitale secondo il modello “Industria 4.0”, ricompresi nella Tabella A, Finanziaria 2017:

  • entro il 31.12.2019;

ovvero

  • entro il 31.12.2020 a condizione che entro il 31.12.2019 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

La maggiorazione ora spettante risulta “scalettata”, ossia differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti. In sede di approvazione è stato previsto che la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti fino a € 2,5 milioni è applicabile nella misura del 170% (in precedenza 150%).

La maggiorazione non è applicabile sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di € 20 milioni.

 

Investimenti Maggiorazione
Fino a € 2,5 milioni 170%
Da € 2,5 milioni a € 10 milioni 100%
Da € 10 milioni a € 20 milioni 50%
Oltre € 20 milioni

 

 Nota bene

La maggiorazione non opera per gli investimenti che usufruiscono della maggiorazione del 150% prevista dalla Finanziaria 2018.

 

È altresì confermata la proroga, per i soggetti che effettuano nel suddetto periodo investimenti in beni immateriali strumentali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, del maxi ammortamento, ossia dell’incremento del costo di acquisizione del 40%.

Al fine di usufruire delle predette maggiorazioni, il soggetto interessato deve produrre una dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per i beni di costo superiore a € 500.000, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere / perito industriale / ente di certificazione accreditato, attestante che il bene:

  • possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui alle Tabelle A / B;
  • è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

È infine disposto che gli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 e per quello successivo devono essere calcolati considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle predette maggiorazioni.

 

 Nota bene

La Finanziaria 2019 non prevede la proroga del maxi ammortamento ossia della maggiorazione, a favore delle imprese / lavoratori autonomi, del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi (che pertanto risulta applicabile agli investimenti effettuati fino al 31.12.2018 ovvero 30.6.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).


Credito d’imposta – FORMAZIONE 4.0

In sede di approvazione della Finanziaria 2019 è stata prevista la proroga al 2019 del bonus “Formazione 4.0” di cui all’art. 1, commi da 46 a 55, Finanziaria 2018.

 

 Nota bene È confermato il limite massimo agevolabile di € 300.000 per ciascun beneficiario (per le grandi imprese il limite è ridotto a € 200.000).

La misura dell’agevolazione è differenziata a seconda della dimensione dell’impresa, come di seguito.

Tipo impresa Misura dell’agevolazione
Piccola impresa 50%
Media impresa 40%
Grande impresa 30%

 

Il beneficio riguarda le “attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell’allegato A (della Legge di Bilancio 2018)”.

Possono accedere al beneficio tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Tra le disposizioni dettate dal decreto, segnaliamo le seguenti:

  • Lo svolgimento dell’attività formativa nelle tecnologie prima indicate, deve essere disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente;
  • A ciascun dipendente dovrà essere rilasciata un’attestazione circa l’effettiva partecipazione
  • Per personale dipendente, si intende quello titolare di rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato. Per gli apprendisti, sono ammissibili solo le attività formative per l’acquisizione delle competenze nelle attività prima citate (con l’esclusione, quindi, del consolidamento delle competenze);
  • Le spese ammissibili sono state individuate in quelle “relative al personale dipendente impiegato come discente nelle attività di formazione ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione”. Sono ammesse anche le ore di formazione effettuate dal dipendente in veste di docente o tutor ma, in questo caso, le spese ammissibili non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente;
  • Il credito d’imposta è utilizzabile soltanto in compensazione tramite modello F24 telematico, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
  • L’utilizzo in compensazione è ammesso dal periodo d’imposta successivo al sostenimento delle spese, previo adempimento degli obblighi di certificazione.
  • il credito d’imposta è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n.651/2014.

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