25 settembre 2019
A seguito di una specifica richiesta di interpello (n. 387 del 20 settembre 2019), L’Agenzia delle entrate ha precisato che nel caso di una fornitura che presentava dei vizi, la detrazione dell’Iva corrispondente alla variazione dell’imponibile pattuita a seguito di un accordo tra il fornitore e il cliente, e la relativa nota di credito a parziale storno delle fatture emesse, trova il limite temporale indicato nell’articolo 26, comma 3 del Dpr n. 633/1972, in base al quale la detrazione non può essere effettuata se è trascorso un anno dall’operazione originaria e la variazione è frutto di un successivo accordo le parti.
Tale conclusione vale anche se, come nel caso in esame, le parti avevano avviato un procedimento giudiziario, in quanto la riduzione dell’importo era stata definita dalla transazione privata e non dalla sentenza.
L’istante precisa di aver acquistato delle forniture da utilizzare presso un cliente, per le quali sono state emesse fatture e la relativa Iva è stata portata in detrazione. Il cliente però ha riscontrato dei vizi sui beni e di conseguenza l’istante non ha provveduto al pagamento delle fatture. A seguito di queste anomalie sono stati avviati due procedimenti giudiziali, uno promosso dal fornitore per il recupero delle somme fatturate, l’altro promosso dall’acquirente e dal cliente per ottenere l’accertamento dei vizi dei beni.
Il procedimento relativo al giudizio di merito, tuttavia, si era estinto a seguito della proposta di conciliazione formulata dal cliente, conclusasi con un contratto di transazione che stabiliva la riduzione del prezzo e l’emissione della nota di credito a parziale storno delle fatture emesse. L’istante, con l’interpello in esame, chiede se è possibile effettuare la variazione dell’imponibile originariamente pattuito dal momento che è scaduto il termine di un anno che consentiva tale modifica (articolo 26, comma 3 Dpr n. 633/1972).
L’Agenzia ricorda la disposizione in base alla quale “Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile…. il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione”. (articolo 26, comma 2 Dpr n. 633/1972).
Tale regola “non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti” (articolo 26, comma 3, Dpr n. 633/1972).
Il punto centrale chiarito dall’Agenzia è che la riduzione del prezzo, nel caso in esame, scaturisce senza dubbio dall’accordo delle parti, non dalla pronuncia giudiziale.
Infatti, precisa l’Agenzia, il tentativo di conciliazione formulato nel procedimento instaurato dalle parti non era andato a buon fine e le stesse parti si erano riservate “di sentirsi in separata sede al fine di verificare la possibilità di eventuali ipotesi transattive”. Solo in seguito alla proposta di conciliazione, in cui si è raggiunto un nuovo prezzo e il fornitore si è impegnato a emettere una nota di credito, il tribunale ha dichiarato estinto il processo per intervenuto accordo tra le parti.
In conclusione, la variazione dell’imponibile discende dall’accordo e non da una sentenza, di conseguenza il diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione non è più valido se è trascorso un anno dall’effettuazione delle operazioni originarie.
La nota di accredito, dunque, dovrà tener conto del limite temporale previsto dalla norma.
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