Normativa MOCA: elementi di interesse per l’importatore

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La normativa MOCA attiene alle modalità di certificazione e verifica del rispetto di determinati requisiti, relativi alle cd. “Buone pratiche di fabbricazione”, che le aziende devono adottare per poter dichiararsi conformi rispetto al trattamento dei Materiali e Oggetti destinati ad entrare in Contatto con Alimenti (Dichiarazione MOCA). La normativa si applica sia in riferimento ai materiali di imballaggio sia per materiali destinati a costituire altri oggetti (utensili, contenitori, parti di macchine ecc).

La struttura legislativa in base alla quale la normativa trova applicazione è da rintracciare in più atti e fonti tra cui:

  1. Decreto Ministeriale (Sanità) l 21/03/1973 “Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale”

Art. 6: Le imprese che producono oggetti destinati a venire in contatto con sostanze alimentari e preparati con le sostanze di cui al presente decreto sono tenute a controllarne la rispondenza alle norme ad essi applicabili ed a dimostrare in ogni momento di aver adeguatamente provveduto ai controlli ed accertamenti necessari. Ogni partita deve essere corredata da dichiarazione del produttore attestante che gli oggetti di cui al comma precedente sono conformi alle norme vigenti”

“Art. 7: L’utilizzazione, in sede industriale o commerciale, di oggetti disciplinati dal presente decreto è subordinata all’accertamento della loro conformità alle norme vigenti nonché della idoneità tecnologica allo scopo cui sono destinati. L’impresa dovrà essere pertanto fornita della dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore, di cui all’articolo precedente, ed essere sempre in grado di consentire all’autorità sanitaria di identificare il fornitore o il produttore dell’oggetto impiegato”. 

  1. P.R. 23.8.82 n. 777:

“Art. 4 punto 5 I materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari devono essere accompagnati, nelle fasi diverse dalla vendita al consumatore finale, da una dichiarazione che attesti la conformità alle norme loro applicabili rilasciata dal produttore”. 

  1. REGOLAMENTO (CE) N. 1935/2004 DEL 27 OTTOBRE 2004:

“Art. 16 le misure specifiche di cui all’articolo 5 prevedono che i materiali e gli oggetti cui esse si riferiscono siano corredati di una dichiarazione scritta che attesti la loro conformità alle norme vigenti”.

 In tale ambito diviene quindi rilevante costituire una solida catena di comunicazione delle informazioni a ciò relative. Questo perché il consumatore finale deve sempre essere in grado di ricostruire tale catena sino al produttore iniziale della merce entrata in contatto con gli alimenti.

Considerato ciò i soggetti che compongono tale catena attestano la conformità dei materiali alla normativa di riferimento. Immaginando ognuno di questi soggetti come un anello della catena, ogni anello dovrà aver rilasciato e certificato all’anello successivo la dichiarazione di conformità.

Ciò detto quali sono dunque i soggetti su cui ricade l’onere di attestare, rilasciare e nel caso esibire la certificazione? Chi è soggetto al rilascio della Dichiarazione MOCA? 

– I produttori di sostanze destinate ad essere utilizzate per la produzione di MOCA;

– Produttori di materiali intermedi e/o semilavorati (es. granuli, preforme, con riferimento alle materie plastiche) e destinati successivamente ad essere trasformati in prodotti finiti;

– Produttori di prodotti finiti (bottiglie, vaschette ecc) definibili anche come “trasformatori” (che effettuano ad esempio attività di stampaggio, formatura, accoppiamento di film plastico) o “assemblatori” (per la produzione di macchinari, attrezzature ed elettrodomestici);

– Utilizzatori finali (industria alimentare, dettaglianti, venditori di alimenti quali catering, ristoranti, ecc.).

Importatori che immettono sul mercato UE sostanze, intermedi o prodotti finiti provenienti da paesi extra UE.

Esiste quindi una “catena” di dichiarazioni: a partire dal produttore iniziale delle materie prime fino al distributore finale, ciascun operatore rilascia la propria dichiarazione di conformità al soggetto economico a valle e detiene quella ricevuta dal soggetto economico a monte.

ATTENZIONE: Anche i semplici commercianti che si inseriscono nella filiera devono ricevere la dichiarazione e rilasciarla nei confronti del proprio cliente.

Inoltre le informazioni contenute nella dichiarazione di conformità non sono le medesime per tutti gli operatori economici in quanto dipendono dalla posizione nella filiera e dal tipo di prodotto che viene ceduto.

Cosa deve contenere la Dichiarazione MOCA?

La Dichiarazione di conformità MOCA, che costituisce una “assunzione di responsabilità” da parte del soggetto che la rilascia, deve contenere:

– Esplicito riferimento alla normativa vigente, vedi Reg.1935/2004/CE oltre ad eventuali specifiche norme in riferimento al materiale oggetto di dichiarazione (es plastica, vetro ecc);

– Identità del produttore (Ragione sociale e dati di contatto);

– Identità dell’importatore (il destinatario del materiale);

– Tipo di materiale utilizzato ed eventuali limitazioni d’uso;

– Codice identificativo o numero della dichiarazione che consente la rintracciabilità univoca tra la dichiarazione ed i singoli lotti del medesimo materiale;

– Traduzione del documento nella lingua del cliente utilizzatore (importatore o operatore a valle);

– Informazioni circa l’uso ed eventuali restrizioni (temperature, tempi di contatto ecc.), sostanze di composizione e limitazioni o restrizioni agli additivi “a doppi uso”;

– Tipo di alimenti per i quali il materiale o l’oggetto è destinato a venire a contatto;

– Qualora trattasi di materiali e/o oggetti di plastica riciclata, esplicito riferimento all’utilizzo di plastica riciclata proveniente esclusivamente da un processo di riciclo autorizzato e l’indicazione del numero di registro CE del processo medesimo.

– Data di compilazione;

– Firma dell’operatore economico o del soggetto delegato.

Esiste un modello di Dichiarazione MOCA?

No, non esiste un modello predefinito.

La Dichiarazione MOCA deve essere aggiornata periodicamente?

Ogni Dichiarazione di Conformità deve essere revisionata/aggiornata ad ogni modifica nella composizione delle materie prime impiegate, oppure a variazioni del ciclo produttivo o, più semplicemente, quando variano i riferimenti legislativi. È solitamente prevista una revisione annuale.

Quali sanzioni discendono dal non rispetto di tale normativa?

Il D. Lgs. 29/2017 (GU 10.02 2017) stabilisce in Italia un regime sanzionatorio per le violazioni della normativa europea sui materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti. Multe fino € 80mila possono essere comminate a chi produce, trasforma e/o distribuisce tali prodotti per violazione delle norme previste nel Regolamento (CE) n. 1935/2004 e nel Regolamento (CE) n. 2023/2006 e dalla legislazione specifica di dettaglio per i diversi materiali.

Tra le principali violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria si segnalano:

– Produzione e commercializzazione di prodotti che costituiscono un pericolo per la salute umana;

– Violazione dei limiti di migrazione previsti, deterioramento delle caratteristiche organolettiche;

– Mancato rispetto delle buone pratiche di fabbricazione;

– Violazione degli obblighi di comunicazione, di rintracciabilità o in materia di etichettatura.

Il D. Lgs. 29/2017 prevede anche l’obbligo di notifica all’Autorità sanitaria competente (ATS) di tutti gli stabilimenti che svolgono attività di importazione, produzione, trasformazione o distribuzione di MOCA, ad eccezione degli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente attività di distribuzione al consumatore finale.

Rispetto a tale argomento è recentemente intervenuta la Commissione Europea con la raccomandazione (UE) 2019/794 tramite la quale sono stati precisati i materiali da sottoporre a campionamenti e analisi, nonché i prodotti ove è più probabile rilevare quantità significative di sostanze vietate ovvero superiori ai limiti stabiliti. Con richiamo ai parametri critici su cui focalizzare l’attenzione già a partire dal secondo semestre 2019. In particolare:

– I materiali da controllare con maggiore scrupolo sono vari. Plastica, carta e cartone, metalli. Senza sottovalutare i materiali derivati da fonti naturali ove siano utilizzati additivi (es. bambù);

– I prodotti potenzialmente critici sono tazze da caffè riutilizzabili, lattine, fogli termoformati, imballaggi flessibili, tubature, chiusure e coperchi. Oltre a materiali e oggetti di fabbricazione artigianale;

– I contaminanti da vigilare sono sia quelli identificati come rischi emergenti dalla comunità scientifica (ad esempio il bisfenolo), sia quelli segnalati con maggiore ricorrenza nelle notifiche del sistema di allerta rapido.

Il punto focale della normativa MOCA è quello di assicurare che ciascun operatore economico (e pertanto anche ciascun importatore) si occupi di istituire idonei sistemi di controllo al proprio interno, coinvolgendo tutta la catena di approvvigionamento e i propri fornitori esteri, al fine di evitare le gravose sanzioni previste dal decreto legislativo 29/2017.

Da notare infine che l’articolo 7 del citato decreto prevede che gli operatori debbano elaborare e conservare idonea documentazione su supporto cartaceo o elettronico riguardante le specifiche, le formazioni e i processi di fabbricazione che siano pertinenti per la conformità e la sicurezza di materiali e oggetti finiti. E’ opportuno quindi sollecitare i fornitori esteri a procurare e conservare tale documentazione in caso di controlli.

 

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