28 maggio 2020
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L’ABI e le altre Associazioni imprenditoriali hanno firmato un Addendum all’Accordo per il Credito 2019 che contiene nuove opportunità sia per le grandi imprese sia per le PMI.
Le misure previste dall’Addendum del 22 maggio potranno essere richieste fino al 30 giugno 2020. Tale termine è espressamente indicato nelle linee guida dell’EBA e potrà essere prorogato sulla base delle indicazioni delle Autorità di vigilanza bancaria.
In particolare, l’Addendum estende esplicitamente la moratoria dei finanziamenti prevista dall’Accordo in favore delle imprese di grandi dimensioni che autocertifichino di essere state danneggiate dall’emergenza sanitaria Covid-19. In precedenza, le grandi imprese potevano beneficiare di una sospensione dei finanziamenti, ma solo sulla base di una scelta discrezionale da parte delle singole banche nell’ambito delle condizioni migliorative che le stesse potevano applicare rispetto alle previsioni dell’Accordo.
L’Addendum prevede inoltre, sia per le PMI che per le grandi imprese, che:
- la moratoria possa riguardare anche imprese con esposizioni debitorie classificate come deteriorate dopo il 31 gennaio 2020. Si tratta di una novità importante, considerato che l’Accordo e l’Addendum riguardavano solo le imprese in bonis e che anche la moratoria di legge introdotta per le PMI dall’articolo 56 del DL Cura Italia riguarda le sole PMI. Restano comunque escluse le imprese classificate in sofferenza;
- le banche aderenti possano estendere la durata della sospensione della quota capitale delle rate di mutuo fino a 24 mesi per le imprese appartenenti a specifici settori o filiere produttive con maggiori difficoltà di ripresa dai danni conseguenti all’emergenza sanitaria Covid-19.
Con specifico riguardo alle PMI che si siano avvalse della moratoria di legge di cui all’articolo 56 del DL Cura Italia, si sottolinea la possibilità per le stesse di verificare con gli istituti di credito la possibilità di ottenere sospensioni più lunghe e vantaggiose sulla base del presente Addendum.
L’Addendum, come detto, consentirà di sfruttare appieno le flessibilità previste dall’EBA nelle linee guida emanate lo scorso 2 aprile a seguito del determinarsi dell’emergenza Covid-19.
Tali disposizioni fissano alcuni criteri in base ai quali moratorie pattizie eventualmente concesse da parte di banche e intermediari finanziari (l’Accordo, l’Addendum del 6 marzo e l’Addendum del 22 maggio rientrano tra le moratorie pattizie) a una generalità di soggetti – che devono tutti poter beneficiare delle medesime condizioni – possano, al pari di quelle di legge, non essere considerate come misure di tolleranza (forbearance measures) e quindi non comportare un automatico incremento del rischio di credito dell’impresa.
Secondo le linee guida, banche e intermediari finanziari non dovranno pertanto riclassificare automaticamente l’impresa destinataria della misura di sospensione – così come invece previsto dall’attuale normativa in tema di default e IFRS9 – anche se non sono sollevate dall’obbligo di valutare la capacità di adempimento della stessa impresa alla ripresa del piano di rimborso del prestito.
Si sottolinea inoltre, che ai sensi delle linee guida EBA, perché una moratoria consenta alle banche di beneficiarie dell’effetto sopra indicato ai fini prudenziali, devono essere rispettate alcune condizioni. Tra queste, è previsto che non si applichi una variazione del tasso di interesse, ma solo un’eventuale remunerazione per la banca dei costi sostenuti per effettuare la sospensione.
Si intendono comunque ricomprese e coperte dall’Addendum eventuali iniziative che singole banche abbiano avviato precedentemente alla sua adozione, con caratteristiche analoghe e rispondenti alle linee guida EBA.
Resta inteso, come previsto dall’Accordo, che si tratta di una moratoria pattizia e che non vi è alcun automatismo nella sua concessione da parte delle banche.
Le banche già aderenti all’Accordo saranno automaticamente inserite, salvo diversa comunicazione all’ABI, nell’elenco degli intermediari aderenti all’Addendum del 22 maggio e disponibili alla sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui nei confronti delle imprese di maggiore dimensione rispetto alle PMI.