29 maggio 2019
Con lettera circolare n. 1881 del 25 Febbraio u.s, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha affrontato il tema della validità degli accordi sindacali (o, in mancanza, delle autorizzazioni rilasciate dal medesimo Ispettorato) all’uso in azienda di impianti audiovisivi o altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza del lavoratore, in presenza di processi di modifica degli assetti proprietari (fusioni, cessioni, incorporazioni, affitto d’’azienda o di ramo d’azienda).
L’INL ha ritenuto che gli accordi/autorizzazioni rilasciate prima della modifica dell’assetto proprietario aziendale conservano efficacia anche con la nuova proprietà, a condizione che:
- l’installazione sia stata fatta dalla precedente proprietà, osservando le procedure dell’art 4 della Legge 300/1970;
- non siano intervenute modifiche dei presupposti legittimanti (esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale) e delle modalità di funzionamento.
Peraltro, allo scopo di permettere eventuali verifiche ispettive, la nota ritiene opportuno che, nella fattispecie in esame, il soggetto subentrante:
- comunichi all’Ufficio territoriale del lavoro (ITI) che l’ha rilasciato, gli estremi del provvedimento autorizzativo alla installazione degli impianti;
- renda dichiarazione con la quale attesti che, con il cambio di titolarità, non sono mutati ne i presupposti legittimanti il suo rilascio, ne le modalità di uso dell’impianto audiovisivo o dello strumento autorizzato.
Diversamente, qualora il cambio di proprietà abbia determinato la modifica dei presupposti alla base della precedente installazione, il subentrante dovrà avviare nuovamente le procedure stabilite dal citato art. 4 della Legge 300/1970, fermo restando che sono in ogni caso vietate eventuali modalità dì uso diverse da quelle già autorizzate.