11 aprile 2023
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Il decreto legislativo n. 105/2022 (c.d. decreto equilibrio), in vigore dal 13 agosto 2022, nel dare attuazione alla direttiva (UE) n. 2019/1158, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, ha introdotto anche alcune novità normative in materia di permessi e congedi per l’assistenza di soggetti disabili in situazione di gravità.
L’INPS, con circolare n. 39 del 4 aprile 2023 (in allegato), ha comunicato l’aggiornamento delle applicazioni per la presentazione delle domande e fornisce le relative indicazioni amministrative e le istruzioni operative per l’esposizione in Uniemens, con istituzione di nuovi codici evento e codici conguaglio, sostitutivi dei vigenti, la cui applicazione è obbligatoria dal mese di competenza maggio 2023.
PERMESSI DI CUI ALL’ART. 33 DELLA LEGGE N.104/1992
Il decreto legislativo n. 105/2022, nel riformulare il comma 3 dell’articolo 33 della legge n. 104/1992, ha eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza” (in base al quale, con esclusione dei genitori, i permessi non potevano essere autorizzati a più soggetti) e pertanto, a decorrere dal 13 agosto 2022, fermo restando il limite complessivo di tre giorni di permesso mensile per l’assistenza alla stessa persona con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti (oltre al padre e alla madre) tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro.
Al fine di valutare la concessione dei benefici in argomento, alla domanda da parte di ogni richiedente deve essere allegata la dichiarazione del disabile, che indica l’intenzione di farsi assistere dal soggetto che presenta l’istanza.
Il provvedimento di autorizzazione – inviato dall’Istituto al richiedente, al disabile grave e al datore di lavoro del richiedente – preciserà che la domanda è stata accolta nel limite massimo complessivo di giorni mensili fruibili alternativamente tra tutti coloro che hanno diritto a prestare assistenza al disabile.
L’Istituto ritorna inoltre su alcuni concetti già espressi in passato, in particolare per quanto concerne la cumulabilità dei vari permessi all’interno della stessa mensilità, che trovano conferma nel testo della circolare allegata alla presente.
La procedura INPS è stata aggiornata per consentire la presentazione delle domande di permessi secondo le nuove disposizioni e per richiedere la trasmissione della “Dichiarazione disabile” anche per le richieste di giorni di permesso mensili per assistenza alle persone disabili in situazioni di gravità minorenni, se non già inviata, purché il richiedente della prestazione non sia la madre o il padre.
PROLUNGAMENTO DEL CONGEDO PARENTALE DI CUI ALL’ARTICOLO 33 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 151/2001
I periodi di prolungamento del congedo parentale per l’assistenza di figli minori di 12 anni di età in situazione di grave disabilità, fruiti dal 13 agosto 2022 in poi, non comportano la riduzione di ferie, riposi e tredicesima o gratifica natalizia, a eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto espressamente previsto dalla contrattazione collettiva (art.34, comma 5, D. Lgs n.151/2001).
L’INPS chiarisce che eventuali deroghe da parte della contrattazione collettiva potranno riferirsi esclusivamente agli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio. Quest’ultima potrà quindi prevedere, in ordine a tali emolumenti, un trattamento di miglior favore per i lavoratori interessati, in linea con il generale principio della derogabilità solo in melius della normativa giuslavoristica.
CONGEDO STRAORDINARIO DI CUI ALL’ARTICOLO 42, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 151/2001
L’articolo 2 del decreto legislativo n. 105/2022, sostituendo il comma 5 dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 151/2001, in materia di congedo straordinario per l’assistenza a familiari disabili in situazione di gravità, ha introdotto il convivente di fatto, tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo in esame, in via alternativa e al pari del coniuge convivente e della parte dell’unione civile convivente.
Per quanto riguarda la qualificazione di “convivente di fatto” deve farsi riferimento alla “convivenza di fatto” come individuata dal comma 36 dell’articolo 1 della legge n. 76/2016 e accertata dalla dichiarazione anagrafica richiamata ai sensi del successivo comma 37 del medesimo articolo. Per la qualificazione di “parte dell’unione civile”, si dovrà invece fare riferimento agli atti di unione civile registrati nell’archivio dello stato civile.
In entrambe le fattispecie sopracitate, ai fini della concessione del diritto sarà sufficiente la dichiarazione del richiedente, all’interno della domanda, di essere coniuge/parte di unione civile/convivente di fatto ai sensi della normativa vigente.
Un’altra importante modifica riguarda la possibilità, nella situazione in cui tra i requisiti per il riconoscimento del diritto al congedo sia prevista la convivenza con il disabile, che la convivenza stessa possa essere instaurata successivamente alla presentazione della domanda di congedo straordinario.
È bene evidenziare che la convivenza instaurata successivamente alla presentazione della domanda dovrà comunque essere garantita per tutta la fruizione del congedo in esame.
Ai fini della valutazione della spettanza del diritto, il richiedente è tenuto a dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, che provvederà a instaurare la convivenza con la persona disabile in situazione di gravità entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e a conservarla per tutta la durata dello stesso.
La procedura INPS è stata aggiornata per consentire la presentazione delle domande di permessi secondo le nuove disposizioni.
ESPOSIZIONE IN UNIEMENS
Per la corretta gestione dei permessi alla luce delle novità sopra esposte, nei flussi di denuncia Uniemens, sono stati introdotti nuovi codici evento e codici conguaglio che sostituiscono quelli vigenti e per i quali rimandiamo al paragrafo 7 della circolare INPS allegata alla presente.
Si ricorda infine che l’applicazione dei nuovi codici è obbligatoria a partire dal mese di competenza maggio 2023.
Per gli eventi che ricadono nei periodi di competenza 13 agosto 2022 – 30 aprile 2023 e già denunciati con i codici in uso, l’Istituto fornirà successive istruzioni.
Per maggiori informazioni contattare Giovanni Balocchi responsabile dell’Ufficio Sindacale
Mail: balocchi@gia.pr.it Tel. 0521/2262 (centralino)