28 aprile 2020
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Come noto, dal 1° gennaio 2020, è entrato in vigore il Regolamento UE 2018/1912 che disciplina le prove documentali utili a dimostrare la non imponibilità IVA delle cessioni intra-Ue.
La direttiva 2018/1910/UE ha modificato la direttiva 2006/112/CE in materia di IVA, prevedendo una nuova disciplina per le cessioni intracomunitarie.
In ragione di ciò, come in premessa anticipato, il Regolamento UE 4.12.2018 n. 1912, modificando il Regolamento UE 15.3.2011 n. 282, ha introdotto specifiche presunzioni relative all’effettuazione delle anzidette cessioni intracomunitarie.
L’art. 138, par. 1, della direttiva 2006/112/CE, risultante dalle modifiche applicabili dall’1.1.2020, stabilisce l’esenzione da IVA (non imponibilità IVA, secondo la dicitura nazionale) in favore delle cessioni di beni spediti o trasportati, fuori del loro rispettivo territorio ma nella Comunità, dal venditore o dall’acquirente o per loro conto, al rispetto delle condizioni seguenti:
- i beni sono ceduti a un altro soggetto passivo, o a un ente non soggetto passivo, che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio;
- il soggetto passivo o un ente non soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini dell’IVA in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio e ha comunicato al cedente tale numero di identificazione IVA.
Inoltre, il regime non si applica qualora il cedente:
- non abbia rispettato l’obbligo di presentare gli elenchi riepilogativi (c.d. “INTRASTAT”) riferiti a tale cessione;
- oppure l’elenco riepilogativo presentato non riporti le informazioni corrette riguardanti tale
Si ricorda inoltre che il nuovo art. 45-bis del Regolamento UE 282/2011 introduce una presunzione relativa al trasporto o spedizione dei beni da uno Stato membro ad un altro Stato o territorio della Comunità, con riferimento al regime di esenzione (non imponibilità IVA) proprio delle cessioni intracomunitarie di cui all’art. 138 della direttiva 2006/112/CE.
L’Agenzia delle entrate, con la Risposta all’Interpello n. 117 del 23 aprile 2020, ha esaminato il caso nell’ambito del quale:
- il soggetto acquirente cura il trasporto,
- in relazione alla relativa difficoltà di reperimento dei documenti attestanti la consegna dei beni, ha definito l’utilizzo di mezzi di prova alternativi a quelli elencati nel Regolamento UE 2018/1912, richiamando (e confermando) anche il contenuto dell’Interpello n. 100 dell’8 aprile 2019.
In particolar modo è stata affermato il principio in base al quale, possono “costituire prova” dell’avvenuta cessione a condizione che:
- dai descritti documenti siano individuabili i soggetti coinvolti (ovvero cedente, vettore e cessionario) e tutti i dati utili a definire l’operazione a cui si riferiscono;
- si provveda a conservare le relative fatture di vendita, la documentazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione alle precedenti cessioni, la documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti e gli elenchi Intrastat”.
Inoltre, l’Agenzia ha chiarito che i documenti idonei a fungere da mezzo di prova sono identificabili congiuntamente in:
- Fattura di vendita emessa ai sensi dell’articolo 41 del decreto-legge 30 agosto1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
- CMR firmato dal trasportatore e dal cessionario per ricevuta, ovvero in mancanza della firma del cessionario, integrato dalla dichiarazione del cessionario di avvenuta ricezione della merce nel Paese di destinazione;
- Documentazione bancaria attestante il pagamento della merce;
- Dichiarazione del cessionario che la merce è giunta nel Paese di destinazione;
- Elenchi riepilogativi Intrastat.
Nel caso oggetto della risposta fornita dalll’agenzia, l’impresa cedente disponeva della seguente documentazione:
- la fattura di vendita emessa ex art. 41 del DL 331/93;
- il CMR firmato dal trasportatore e dal cessionario per ricevuta o, in mancanza della firma del cessionario, integrato della dichiarazione prodotta da quest’ultimo di avvenuta ricezione della merce nello Stato membro di destinazione;
- della documentazione bancaria attestante il pagamento della merce;
- della dichiarazione del cessionario che la merce è giunta nel Paese di destinazione;
- degli elenchi riepilogativi INTRASTAT.
L’Agenzia delle Entrate, dunque, conferma che tale documentazione risulta conforme alle indicazioni fornite con la risposta n. 100/2019 e alle novità introdotte dal 2020 con Reg. Ue 1912/2018 e, quindi, idonea a fornire la prova della cessione intracomunitaria.