Limite di esenzione dei fringe benefit – Per il 2022 è ritornato a 258,23 euro

08 febbraio 2022

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Da quest’anno 2022 il limite di esenzione dei fringe benefit è ritornato a 258,23 euro: superata la franchigia, l’intero valore dei beni e dei servizi concessi ai dipendenti concorre a formare reddito da lavoro tassabile. Interventi normativi di natura emergenziale, per i soli anni 2020 e 2021, hanno raddoppiato tale limite portandolo a 516,46 euro. La misura agevolativa, tuttavia, non è stata prorogata per l’anno 2022, motivo per cui il datore di lavoro dovrà porre particolare attenzione nella concessione di beni e servizi ai dipendenti. Stiamo parlando, ad esempio, dei buoni spesa, dei buoni benzina, del pacco natalizio o pasquale, ma anche dei premi per polizze di natura extraprofessionale.

Sono attratti nel limite anche i fringe benefit calcolati su valori convenzionali (per esempio auto ad uso promiscuo o prestiti). La disposizione, presente nel comma 3 dell’articolo 51 del Tuir, prevede che i compensi in natura e i servizi concessi dal datore di lavoro sono tassabili per il loro valore normale. Sono imponibili anche i beni e i servizi concessi da terzi, in virtù di convenzioni con i datori di lavoro, o quelli concessi a favore del coniuge o dei familiari del dipendente. Per evitare la tassazione di valori minimali, la norma prevede una franchigia di esenzione pari a 258,23 euro: limite che se superato nel periodo d’imposta, considerando la sommatoria dei compensi in natura ricevuti anche da più datori di lavoro, genera un’imponibilità complessiva fiscale e contributiva. Relativamente alla franchigia di esenzione è opportuno, tuttavia, ricordare che il limite è stato fissato nel lontano 1997 nella misura delle vecchie 500.000 lire. Dal 1997, al di fuori della conversione matematica del cambio di valuta da lire a euro, la soglia non è mai stata aggiornata anche se la stessa norma, al comma 9, prevede la possibilità di rivalutazione tramite decreto in presenza di variazioni significative del valore medio dell’indice dei prezzi al consumo.

L’adeguamento del limite, pertanto, non dovrebbe essere contingentato ai soli periodi di emergenza sanitaria, che tuttora stiamo continuando a subire, ma dovrebbe essere di natura strutturale. In conclusione, l’aumento strutturale della soglia di esenzione dei fringe benefit sembra ormai, oltre che fortemente giustificabile dall’aumento del costo della vita, necessario al fine di favorire le politiche assistenziali e sociali che le aziende, tramite i propri piani di welfare, mettono a disposizione dei propri dipendenti. Sarebbe, pertanto, auspicabile in tal senso un intervento da parte del legislatore.


Per maggiori informazioni contattare Giovanni Balocchi responsabile dell’Ufficio Sindacale

Mail: balocchi@gia.pr.it Tel. 0521/2262 (centralino)

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