Art. 14 D.lgs. n. 81/2008 – Comunicazione del lavoro autonomo occasionale

03 febbraio 2022

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Il Decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito nella legge  n. 215/2021, nell’ambito delle modifiche all’art. 14 del Dlgs 81/2008, ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione nel caso di impiego di “lavoratori autonomi occasionali”, con il dichiarato fine di “svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale”.

In realtà, il legislatore inserisce il lavoro autonomo occasionale irregolare tra i presupposti per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività previsto nel medesimo art. 14.

Per prevenire il ricorso illecito a tale figura contrattuale, dunque, la norma introduce l’obbligo di comunicazione dell’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali all’INL prima l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori, da effettuarsi mediante SMS o posta elettronica e secondo le modalità operative di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (che, in realtà, riguarda la comunicazione del lavoro intermittente).

Si tratta di un obbligo sanzionato in via amministrativa in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Notizia integrale in allegato.


Per maggiori informazioni contattare Giovanni Balocchi responsabile dell’Ufficio Sindacale

Mail: balocchi@gia.pr.it Tel. 0521/2262 (centralino)

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