Invio del prospetto informativo disabili: scadenza 31 gennaio 2020

24 gennaio 2020

 

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Le imprese con almeno 15 dipendenti devono procedere all’invio telematico del Prospetto informativo disabili, con la situazione occupazionale aggiornata al 31 Dicembre u.s, per le finalità previste dalla Legge 68/1999 (norme per il diritto al lavoro dei disabili).

Dall’adempimento rimangono escluse quelle aziende che, rispetto all’ultimo invio, non hanno registrato cambiamenti nella situazione occupazionale, tali da incidere sull’obbligo o sul calcolo della quota di riserva.

Per quanto riguarda l’autotrasporto, ricordiamo che l’art. 5, comma 2 della Legge 68/1999 (anche dopo le modifiche apportate dall’art. 5, comma 1 del d.lgs 151/2015), permette di determinare la base occupazionale utile ai fini dell’obbligo in esame, escludendo il personale viaggiante.

Appare utile evidenziare che, ai sensi dell’art.3, comma 1 della citata Legge 68/1999, l’obbligo di assunzione in esame scatta secondo le modalità di seguito riportate:

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Ricordiamo che al raggiungimento delle soglie minime, l’impresa ha 60 gg di tempo per inoltrare la richiesta di assunzione di disabili agli uffici del lavoro competenti: per il calcolo dei dipendenti computabili contattare l’Ufficio Sindacale.

La comunicazione telematica del Prospetto avviene secondo le seguenti modalità:

  • i datori di lavoro pubblici e privati (o i soggetti abilitati che operano per loro conto) con sede legale e unità produttive in una sola Regione, inviano il Prospetto dal servizio informatico della stessa Regione;
  • i datori di lavoro pubblici e privati con sede legale e unità produttive in due o più Regioni, utilizzano il servizio informatico della Regione dove è ubicata la sede legale dell’azienda, se adempiono all’obbligo senza intermediari;
  • gli intermediari (soggetti abilitati) inviano la comunicazione dal servizio informatico regionale dove è ubicata la loro sede legale.

I sistemi informatici rilasciano una ricevuta dell’avvenuta trasmissione che, fino a prova di falso, fa fede dell’esatto adempimento dell’obbligo.

Il ritardato (o mancato) invio del prospetto è punito con la sanzione amministrativa progressiva, stabilita dall’art. 15, comma 1, della Legge 68/1999: si tratta della sanzione di € 635,11, maggiorata di € 30,76 per ogni giorno di ritardo.

 

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