04 febbraio 2019
Riceviamo dalla sede di Via Cantelli del Patronato ACLI un riepilogo delle regole di Quota 100, Pensione Anticipata, Opzione Donna, Ape sociale che, ricordiamo, sono valide per lavoratori del settore privato, ed anche per i lavoratori iscritti agli enti e fondi speciali delle ex municipalizzate ed ex aziende pubbliche trasformate in Spa.
QUOTA 100
Il decreto del 29.01.2019 conferma pressoché nella loro interezza le anticipazioni ampiamente fornite dagli organi di stampa, introducendo in via sperimentale fino al 2021 la pensione in Quota 100, riduncendo i requisiti a 62 anni di età e 38 anni di contributi. Chi raggiunge entrambe le condizioni entro il 2021, può chiedere in andare in pensione Quota 100 anche successivamente.
La decorrenza della pensione viene sempre posticipata di tre mesi rispetto alla maturazione dei requisiti con il meccanismo della finestra mobile. Il decreto prevede anche che i 38 anni di contributi possano essere raggiunti anche mediante il cumulo gratuito dei periodi INPS con le altre forme sostitutive della assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata. Sono invece escluse dalla possibilità di cumulo dei contributi per Quota 100 le Casse dei Liberi professionisti. Per raggiungere il requisito contributivo dei 38 anni, è probabile che debbano risultare almeno 35 anni di contribuzione effettiva, esclusi i periodi di malattia e disoccupazione. Sul punto si attendono chiarimenti da parte INPS.
Quota 100 è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, consentendo solo il lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5 mila euro lordi annui. Il divieto è operativo fino al raggiungimento dell’età per l’accesso alla pensione di vecchiaia ordinaria.
PENSIONI ANTICIPATE
Tra le altre novità introdotte dal Decreto, il mantenimento dei requisiti per le pensioni anticipate a 42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne e 41 anni per i lavoratori precoci. Anche la pensione anticipata prevede un differimento di 3 mesi con la finestra mobile applicabile alla decorrenza.
OPZIONE DONNA
E’ stata ripristina l’opzione donna con 35 anni di contributi da dipendente o autonoma, esclusi quelli versati in gestione separata. Possono accedere le donne nate entro il 1960 (se dipendenti) o 1959 (se autonome) e con una finestra mobile rispettivamente di 12 e 18 mesi. Ricordiamo che opzione donna prevede il calcolo della pensione interamente col sistema contributivo.
APE SOCIALE
Infine è stata prorogata per il 2019 l’Ape sociale, mantenendo gli stessi requisiti: 63 anni di età, 30 o 36 anni di contributi per le diverse casistiche, con un bonus sui contributi per ogni figlio (massimo 2 anni) per le donne.
Gli uffici del Patronato ACLI di Via Cantelli sono a disposizione per ogni informazione. Tel. 0521.282971 – 237597