Hard Brexit: le eventuali conseguenze sugli scambi commerciali con l’UE

12 marzo 2019

Le operazioni da un soggetto Ue a un operatore economico stabilito nel Regno unito e viceversa non potranno più essere qualificate come acquisti o cessioni intracomunitari, ma costituiranno importazioni o esportazioni: è quanto succederà a partire dal 30 marzo prossimo in assenza di una proroga sull’accordo di uscita del Regno unito dall’Unione europea.

A tal proposito, l’Agenzia delle dogane ha pubblicato le Linee guida (corredate di slide esplicative) sulle possibili ripercussioni doganali in caso di hard Brexit, cioè, appunto, di recesso del Regno Unito dall’Ue senza un accordo fra le parti. Ad oggi, tuttavia, lo scenario è in continua evoluzione e sono ancora possibili nuovi cambiamenti che potrebbero mutare le attuali previsioni di uscita dall’Ue.

Dopo il recesso, l’entrata e l’uscita di merci dall’Unione europea da e verso il Regno Unito costituiranno, rispettivamente, importazioni ed esportazioni e, come tali, saranno assoggettate alle relativa disciplina giuridica e fiscale.

Pertanto per l’acquisto di merci dal Regno Unito, i soggetti Iva non saranno più tenuti all’integrazione e alla registrazione della fattura emessa dal cedente UK , così come alle vendite di beni a soggetti Iva stabiliti nel Regno Unito non si applicheranno più le norme in materia di cessioni intracomunitarie. Per queste operazioni, peraltro, non ci sarà più l’obbligo di presentare gli elenchi riepilogativi Intra (cfr. articolo 50, comma 6, Dl 331/1993).

Per effetto della Brexit, dunque, le cessioni di merci a un soggetto stabilito nel Regno Unito saranno operazioni non imponibili ai fini Iva e, per la loro spedizione fuori dal territorio doganale Ue, sarà necessario espletare le formalità doganali previste per l’esportazione.

Allo stesso modo, per l’introduzione nel territorio Ue di merci provenienti dal Regno Unito sarà necessario compiere le necessarie formalità doganali e sarà dovuto il pagamento in dogana del dazio “paesi terzi”, nonché, per la loro immissione in consumo in Italia, delle accise (se dovute) e dell’Iva.

Eventuali operazioni a cavallo di periodo

Un’uscita non regolata potrebbe creare, inoltre, delle situazioni particolari per le spedizioni di merci da o verso il Regno Unito che iniziano prima del 29 marzo, ma si concludono dopo.

Ad esempio, una cessione effettuata da un soggetto Iva stabilito nel Regno Unito prima del 29 marzo 2019 nei confronti di un operatore italiano e che arriva in Italia successivamente alla deadline costituirà un’importazione da Paese terzo e l’Iva sarà dovuta in dogana, non trattandosi più di acquisto intracomunitario.

Se, invece, la merce è ceduta da un operatore italiano a un soggetto UK, l’operazione resta non imponibile ai fini Iva in Italia, ma l’operatore economico nazionale dovrebbe in ogni caso essere in grado di produrre una prova dell’effettiva uscita dei beni dal territorio dell’Ue, non essendo essi stati oggetto di alcuna formalità doganale al momento della loro spedizione.
Codice di registrazione

Un altro adempimento di carattere doganale per gli scambi è la richiesta del codice di registrazione Eori (Economic operator registration and identification): tutti gli operatori stabiliti nel territorio doganale dell’Ue che intendono intrattenere scambi commerciali con il Regno Unito dopo la data del recesso dovranno essere in possesso di tale codice identificativo.

Fra le altre conseguenze evidenziate nella nota in esame, le autorizzazioni doganali rilasciate dalle Autorità doganali del Regno Unito non avranno rilevanza nel territorio Ue, mentre quelle rilasciate dall’Agenzia delle dogane a operatori UK non potranno più essere considerate valide.

DEPOSITO DOGANALE

In merito al regime speciale di deposito doganale, che permette lo stoccaggio di merci terze senza essere soggette ai dazi all’importazione, l’Agenzia delle dogane ricorda che a partire dal 30 marzo i titolari di autorizzazioni potranno introdurre nei propri depositi anche le merci provenienti dal Regno Unito quali merci terze.

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