18 settembre 2019
L’articolo 10 del decreto legge n. 34/2019 introduce alcune modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di ecobonus e sismabonus: il fornitore può anticipare uno sconto sul prezzo dell’intervento per un ammontare pari alla detrazione spettante ai contribuenti. Il provvedimento del 31 luglio 2019 definisce modalità e termini per consentire ai soggetti beneficiari delle detrazioni, d’intesa con il fornitore, di comunicare all’Agenzia l’esercizio dell’opzione per usufruire dello sconto, in luogo della detrazione, e anche modalità e termini con i quali il fornitore può recuperare lo sconto praticato, come credito d’imposta compensabile tramite modello F24 oppure cedere il credito medesimo a soggetti terzi.
La comunicazione dell’opzione dello sconto
I contribuenti beneficiari delle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico (articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63/2013) possono optare per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi stessi.
Per gli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari, l’opzione va comunicata all’Agenzia delle entrate, a pena d’inefficacia, nell’area riservata del sito internet istituzionale, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni. La comunicazione può essere presentata anche agli uffici delle Entrate, utilizzando l’apposito modello, che può essere inviato anche tramite posta elettronica certificata.
In particolare, gli specifici elementi da indicare nella comunicazione, dettagliati nel documento di prassi, sono:
- la denominazione e il codice fiscale del soggetto avente diritto alla detrazione,
- la tipologia di intervento effettuato,
- l’importo complessivo e l’anno di sostenimento della spesa sostenuta,
- l’importo complessivo del contributo richiesto (pari alla detrazione spettante),
- i dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento,
- la denominazione e il codice fiscale del fornitore che applica lo sconto,
- la data in cui è stata esercitata l’opzione,
- l’assenso del fornitore all’esercizio dell’opzione
- la conferma del riconoscimento del contributo, sotto forma di sconto di pari importo sul corrispettivo dovuto per l’intervento effettuato.
Per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali, il provvedimento stabilisce che la comunicazione dell’opzione è effettuata all’Agenzia sempre entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni da parte dell’amministratore di condominio, mediante il flusso informativo utilizzato per trasmettere i dati necessari alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Il calcolo delle spese
Lo sconto è pari alla detrazione dell’imposta lorda spettante per gli interventi effettuati di ecobonus e sismabonus, in base alle spese sostenute fino al 31 dicembre del periodo di imposta di riferimento.
L’importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese sostenute complessivamente nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore, per effetto dello sconto praticato.
In presenza di più fornitori che hanno effettuato uno stesso intervento la detrazione spettante viene commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascuno di essi.
Il recupero dello sconto da parte del fornitore
Il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione dell’opzione per lo sconto, in cinque quote annuali di pari importo.
A tal fine, il fornitore deve preventivamente confermare l’esercizio dell’opzione da parte del soggetto avente diritto alla detrazione e attestare l’effettuazione dello sconto, utilizzando le funzionalità disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Dopo la conferma, il modello F24 va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Nel caso in cui l’importo del credito d’imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare disponibile, il relativo modello F24 è scartato.
La quota di credito che non è utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.
Come cedere il credito, per chi non compensa lo sconto
Il fornitore, in alternativa all’utilizzo in compensazione, può a sua volta cedere il credito d’imposta ai propri fornitori anche indiretti di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.
E’ esclusa, in ogni caso, la cessione agli istituti di credito e intermediari finanziari, nonché alle amministrazioni pubbliche, di cui al Dlgs n. 165/2001.
Il provvedimento delle Entrate precisa che la comunicazione della cessione, a cura del fornitore, deve avvenire con le funzionalità disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia. Il cessionario del credito può utilizzarlo in compensazione tramite modello F24, alle stesse condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione, da effettuare con le funzionalità online delle Entrate.