27 novembre 2019
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Come noto, con il decreto crescita (DL n. 34/2019), sono state apportate alcune modifiche alla disciplina che regola le detrazioni fiscali delle spese sostenute per gli interventi sia di riqualificazione energetica sia di riduzione del rischio sismico sugli immobili. In particolare, l’articolo 10 del decreto, introducendo i commi 3.1 e 1-octies agli articoli 14 e 16 del Dl n. 63/2013, ha previsto per gli interventi di adozione di misure antisismiche e per quelli di efficienza energetica, la possibilità per i contribuenti destinatari delle agevolazioni di optare, al posto della detrazione d’imposta, per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi.
Questi ultimi, sempre in base alle norme richiamate, recuperano lo sconto sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, in cinque quote annuali di pari importo, a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui il beneficiario della detrazione ha comunicato all’Agenzia delle entrate l’esercizio dell’opzione per lo sconto, così come stabilisce il provvedimento del 31 luglio 2019, con le modalità attuative delle nuove disposizioni.
Tanto premesso, con la risoluzione 96/E del 20 novembre 2019 ha istituito i seguenti codici tributo che consentono il “recupero”:
• il 6908 – “ECOBONUS – Recupero dello sconto praticato dal fornitore”;
• il 6909 – “SISMABONUS – Recupero dello sconto praticato dal fornitore”.
I fornitori titolari del credito, a loro volta, hanno anche la facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.
Si rammenta che resta esclusa:
• l’ulteriore cessione del credito da parte dei predetti fornitori;
• la cessione del credito ad istituti di credito / intermediari finanziari.
Nel caso specifico, la medesima Risoluzione 20.11.2019, n. 94/E evidenzia che le quote annuali dei predetti crediti possono essere utilizzate in compensazione nel mod. F24 dall’acquirente, indicando i codici tributo istituiti con la Risoluzione 25.7.2018, n. 58/E, come di seguito ridenominati:
• 6890 – “ECOBONUS – Utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto”;
• 6891 – “SISMABONUS – Utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto”.
Nel modello di pagamento F24, i codici tributo vanno riportati nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il cessionario debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.
Poiché i crediti ceduti sono quelli risultanti dalle comunicazioni di opzione inviate all’Agenzia delle entrate dai diretti beneficiari delle detrazioni, affinché possano essere utilizzati in compensazione, è necessario che il cessionario accetti gli stessi crediti, utilizzando le funzionalità presenti nell’area riservata del sito dell’Agenzia.
Per quanto riguarda l’anno di riferimento deve essere riportato quello in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito ceduto, nel formato “AAAA”.
Nell’esempio fornito dall’Agenzia delle Entrate, in caso di utilizzo in compensazione della prima quota del credito, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2019”; per l’utilizzo in compensazione della seconda quota (fruibile dal 1° gennaio 2020), dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2020” e così via.
La quota di credito che non è utilizzata in compensazione nell’anno di fruibilità può essere utilizzata negli anni successivi, indicando comunque, quale anno di riferimento, l’anno originario di fruibilità.