Dimissioni del lavoratore padre in vigenza del divieto di licenziamento – Chiarimento Ispettorato nazionale del lavoro

04 novembre 2020

 

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Con nota protocollo n.896 del 26 Ottobre u.s, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha affermato che non è tenuto a prestare il preavviso – a prescindere dall’aver fruito o meno del congedo di paternità – il lavoratore padre che rassegni le proprie dimissioni nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento di cui all’art.54 del d.lgs 151/2001. Quest’ultima norma, ricordiamo, al comma 7 prevede il divieto di licenziamento del padre lavoratore che fruisca del congedo di paternità, per l’intera durata di quest’ultimo e fino al compimento di un anno di età del bambino.

Il problema affrontato dall’Ispettorato nasce dalle modifiche apportate all’art. 55, commi 1 e 2 del d.lgs 151/2001, dal d.lgs 80/2015.

Questa norma, infatti, prevede che “in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell’articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso. La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità

Il dubbio sorto dopo queste modifiche era se, in ipotesi di dimissioni del lavoratore padre intervenute nel periodo protetto, questi fosse tenuto a fornire il preavviso anche quando non avesse beneficiato del congedo di paternità.

L’Ispettorato ha risolto la questione riconoscendo che non sussiste l’obbligo di preavviso, in conformità al parere reso dall’ufficio legislativo del Ministero del Lavoro lo scorso 22 Ottobre, e alla luce della più recente giurisprudenza (viene richiamata una Sentenza del Tribunale di Monza del 18.2.2020). Pertanto – conclude l’INL – “Appare pertanto corretto affermare che il padre lavoratore fruitore del congedo di paternità che si dimetta durante il periodo in cui è vietato il licenziamento, non è tenuto al preavviso e percepisce la relativa indennità sostitutiva. Diversamente, qualora egli non abbia beneficiato del congedo in parola, ha diritto unicamente all’esonero dal preavviso.”

Infine, l’Ispettorato evidenzia che anche per quanto riguarda l’esonero dal preavviso, rileva la circostanza che il datore di lavoro sia portato a conoscenza della situazione familiare del lavoratore. Di questa situazione, il datore di lavoro potrà essere informato anche all’atto della presentazione delle dimissioni stesse, allorquando il lavoratore ne darà notizia per motivare il mancato rispetto del periodo di preavviso.


Per maggiori informazioni contattare Giovanni Balocchi responsabile dell’Ufficio Sindacale

Mail: balocchi@gia.pr.it Tel. 0521/2262 (centralino)

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