10 aprile 2020
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Il decreto 23/2020 ha previsto una serie di misure per sostegno alla liquidità delle imprese, in attesa di approvazione da parte della Commissione Europea.
Si riporta intanto una sintesi delle agevolazioni previste.
FONDO DI GARANZIA
Il Fondo di garanzia è stato oggetto di rafforzamento sia nel decreto “Cura Italia” che decreto “Liquidità”.
Le modifiche introdotte dal decreto “liquidità” si inseriscono nel nuovo quadro temporaneo di Aiuto oggetto della comunicazione del 19 marzo 2020.
Il decreto “Liquidità” ha introdotto, fino al 31/12/2020:
- l’ammissibilità alla garanzia del fondo per imprese fino a 499 dipendenti,
- nuovi finanziamenti fino a 25 mila euro , garantite al 100% senza valutazione da parte del Fondo : durata fino a 6 anni; inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione importo non superiore al 25 percento dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario,tasso con cap.
- operazione con garanzia 90% per le operazioni finanziarie con durata fino a 6 anni e di importo inferiore a:
3-a) o il doppio della spesa salariale annua dell’impresa beneficiaria (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa, ma figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese create a partire dal 1º gennaio 2019, l’importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
3-b) il 25 % del fatturato totale del beneficia
3-c) o il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di PMI, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. Tale fabbisogno deve essere attestato mediante autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;
4) operazioni garantite al 100% (90% a carico del fondo con la possibilità di essere integrata da una garanzia del 10% dei Confidi), a copertura dei nuovi finanziamenti concessi a imprese con fatturato fino a 3,2 milioni. L’ammontare della richiesta non può superare il 25% del fatturato, entro i limiti della disciplina di aiuto prevista.
Sono inoltre state rese ammissibili le aziende che:
- presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”, purché tale classificazione non sia precedente al 31 gennaio 2020, data in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- sono state ammesse, dopo il 31 dicembre 2019, a procedure di carattere non liquidatorio e volte al superamento di situazioni di crisi aziendale, vale a dire concordato con continuità aziendale (articolo 186-bis del Regio Decreto 267/1942) o accordi di ristrutturazione (articolo 182-bis del richiamato R.D.), ovvero ancora hanno presentato, sempre dopo la predetta data, un piano attestato di cui all’articolo 67 del richiamato R.D.. Questa previsione è però limitata alla condizione che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, le esposizioni di tali imprese non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come deteriorate.
Sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria. Sono inoltre escluse le imprese “in difficoltà” (ai sensi dell’art. 2 c.18 del regolamento comunitario di esenzione 651/2014) al 31/12/2019.
Norme in vigore dal decreto “Cura Italia”:
- la garanzia è concessa a titolo gratuito;
- un aumento dell’importo massimo garantito per singola impresa , da 2,5 a 5 milioni;
- un aumento della garanzia diretta a banche e confidi.
- Inoltre diventano ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 percento dell’importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.
- La norma sancisce inoltre l’automatica ammissione delle operazioni di moratoria ed allungamento deliberati dalle banche.
- La garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione del Fondo.
- Di rilievo per il settore turistico-alberghiero e delle attività immobiliari: la possibilità di cumulo senza limiti con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti per operazioni di investimento immobiliare, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500mila euro dei settori.
- Modifiche alla disciplina del microcredito, con aumento dell’importo massimo finanziabile ad € 40.000
GARANZIA SACE
Possono beneficiare delle garanzie della SACE le imprese di qualsiasi dimensione, fermo restando che le piccole e medie imprese devono aver esaurito il plafond massimo disponibile per ottenere coperture da parte del Fondo di garanzia per le PMI.
L’impresa beneficiaria:
- non deve essere classificata nella categoria delle imprese in difficoltà al 31 dicembre 2019;
- non deve avere nei confronti del settore bancario esposizioni deteriorate, alla data del 29 febbraio 2020;
L’impresa che beneficia della garanzia deve assumere l’impegno:
- per sé e per ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo cui appartiene, di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel 2020;
- di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.
Percentuali
La percentuale massima di garanzia è pari al:
- 90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
- 80% dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
- 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.
Finanziamenti ammissibili
Sono coperti dalla garanzia SACE i finanziamenti erogati entro il 31 dicembre 2020, di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi.
L’ammontare del finanziamento assistito da garanzia non può essere superiore al maggiore tra i seguenti importi:
- 25% del fatturato 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale;
- il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio.
SOSPENSIONE DEI TERMINI DI SCADENZA DEI TITOLI DI CREDITO
I termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.