06 luglio 2021
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Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 30 giugno 2021, il Decreto Legge 30 giugno 2021, n. 99, con le misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese (in allegato).
Il decreto è entrato in vigore il 30 giugno 2021.
Si riepilogano le principali disposizioni in materia lavoristica che riguardano gli ammortizzatori sociali.
I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco 2007, con i codici 13, 14 e 15, che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendono o riducono l’attività lavorativa, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente Decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale legato alle causali Covid, per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021.
Per questi trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale e per le modalità di richiesta e di pagamento, a conguaglio o diretto, la norma richiama quanto già previsto per gli ammortizzatori Covid.
Per i datori di lavoro che si avvalgono dei nuovi periodi di integrazione salariale continuano ad essere precluse le procedure di licenziamento collettive e individuali fino al 31 ottobre 2021, fatte salve le eccezioni già previste legate alla cessazione aziendale o agli accordi in deroga al divieto di licenziamento.
È previsto un ulteriore trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per un massimo di tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021, anche per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica presentate al Ministero dello Sviluppo Economico, per i datori di lavoro per i quali sono terminati al 30 giugno gli ammortizzatori Covid e che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Anche in questo caso sono valevoli i divieti di licenziamento e le relative eccezioni.
Gli interventi sono legati a stanziamenti economici specifici con conseguente monitoraggio dell’Istituto previdenziale.
Si fa riserva di successivi approfondimenti sulla base delle indicazioni operative che saranno emanate da parte degli Enti competenti.
Per maggiori informazioni contattare Giovanni Balocchi responsabile dell’Ufficio Sindacale
Mail: balocchi@gia.pr.it Tel. 0521/2262 (centralino)