Cronotachigrafo. Applicazione delle sanzioni nel caso di mancanza dei fogli di registrazione a bordo del veicolo

Seguici anche su

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram

Con circolare datata 21 Giugno 2021, la Direzione Centrale per la Polizia Stradale ha reso noti i contenuti della sentenza della Corte di Giustizia U.E del 24 Marzo u.s., sulle modalità di applicazione della sanzione legata alla mancanza, a bordo del mezzo, delle registrazioni del tachigrafo riferite alla giornata in corso e ai 28 gg precedenti.

La Corte ha ritenuto in contrasto con il dettato comunitario il “modus procedendi” italiano, che prevedeva l’applicazione dell’importo unitario della sanzione – del valore di 52 €, ai sensi dell’art. 19 della legge 727/1978 – moltiplicato per il numero di fogli mancanti riscontrato sul posto dagli addetti ai controlli.

In tal caso, a giudizio della Corte, si è invece in presenza di un’unica infrazione, a cui deve seguire una sanzione unica. Il Ministero dell’Interno ha ora recepito quest’indirizzo giurisprudenziale, affermando chiaramente che “con riferimento all’ipotesi in cui il conducente di un automezzo non è in grado di esibire i fogli di registrazione del tachigrafo relativi a vari giorni di attività, la Corte, con la sentenza del 24 marzo 2021, si è pronunciata confermando che la condotta sopra descritta deve dar corso all’applicazione di un’unica sanzione in capo al conducente”.


Per maggiori informazioni contattare Chiara Minetti referente dell’Ufficio Economico

Mail: chiara.minetti@gia.pr.it – Tel. 0521/2262 (centralino).

Chiedi informazioni e scopri tutti i vantaggi per gli associati GIA

Scopri di più

Contenuto protetto

Per poter visualizzare il contenuto è necessarrio effettuare il login.

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram