Costi chilometrici di auto e moto: in Gazzetta Ufficiale le tariffe per il 2019

03 gennaio 2019

 

Come noto, per le autovetture, gli autoveicoli per trasporto promiscuo (persone e cose), gli autocaravan (articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), i motocicli e i ciclomotori “concessi in uso promiscuo” (aziendale e personale), il valore del compenso in natura (per l’uso personale) da assoggettare a Irpef e ad addizionali è pari al 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali Aci (Automobile club d’Italia), al netto dell’ammontare eventualmente trattenuto al dipendente (articolo 51, comma 4, lettera a, Tuir).

A tal riguardo, relativamente all’anno 2019, si evidenzia che per la determinazione di tali valori occorre fare riferimento a quanto pubblicato nel supplemento ordinario n. 57 alla Gazzetta n. 295 del 20 dicembre 2018, che “assegna” un fringe benefit per ogni veicolo (valido per tutto il 2019).

Dal ciclomotore all’auto elettrica, ognuno ha il suo. Le tabelle, elaborate dall’Aci, tengono conto dei costi di esercizio del mezzo e della sua progressiva usura, come previsto dalla normativa vigente (articolo 3, comma 1, Dlgs 314/1997). Si evidenzia che inoltre che, rispetto al precedente esercizio, si registrano aumenti all’incirca del 2% nella tassazione delle auto aziendali, ma per alcuni modelli c’è una riduzione.

I prospetti in questione sono composti da nove tabelle in tutto, che si riferiscono alle seguenti categorie di autovetture e motocicli:

  • autoveicoli a benzina in produzione
  • autoveicoli a gasolio in produzione
  • autoveicoli a benzina-gpl, benzina-metano o metano esclusivo in produzione
  • autoveicoli elettrici, ibridi e ibridi plug-in in produzione
  • autoveicoli a benzina fuori produzione
  • autoveicoli a gasolio fuori produzione
  • autoveicoli a benzina-gpl, benzina-metano o metano esclusivo fuori produzione
  • autoveicoli elettrici, ibridi e ibridi plug-in fuori produzione

I valori espressi nelle tabelle, come già sopra accennato, vanno utilizzati per quantificare forfettariamente l’importo della remunerazione aggiuntiva derivante al dipendente dalla possibilità di utilizzare il veicolo aziendale anche per fini privati. Infatti, l’articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir, dispone che, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, il valore del “beneficio marginale” è uguale al 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall’Aci, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.

Per ciascun veicolo è possibile rintracciare nell’ultima colonna dei prospetti, il valore del fringe benefit annuale da riportare nella dichiarazione. Le tabelle dei costi chilometrici di esercizio dei mezzi di trasporto, sono quindi indispensabili per quantificare l’importo del fringe benefit nel caso di vettura aziendale data in uso al dipendente, ma possono essere utili a chiunque utilizzi il proprio mezzo a favore dell’azienda per calcolare il costo d’esercizio annuo della propria macchina per una percorrenza standard di 15mila km l’anno.

Casi particolari

Se l’auto è assegnata al lavoratore in uso promiscuo soltanto per un periodo, il calcolo dell’imponibile va fatto esclusivamente per quei giorni.

Nel caso in cui il datore di lavoro trattenga dallo stipendio o riceva direttamente dal lavoratore una somma in cambio dell’uso del mezzo anche a scopo personale, quell’importo deve essere scalato dal reddito imponibile del fringe benefit.

Per il veicolo fornito dall’azienda ma utilizzato solo a uso personale, invece, non può essere applicata la determinazione forfetaria, ma piuttosto la regola generale disciplinata dall’articolo 9 del Tuir, che definisce il criterio del valore normale riferito, in questo caso, al valore di mercato del noleggio del tipo di automezzo utilizzato.

Valutazione dell’imponibile separata, infine, per il box o gli eventuali altri beni o servizi accessori concessi al dipendente e connessi all’uso del mezzo.

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