Corrispettivi telematici: il punto della situazione in vista della prima decorrenza del nuovo obbligo

20 giugno 2019

Come noto, il “Collegato alla Finanziaria 2019” ha previsto che l’obbligo di memorizzare elettronicamente ed inviare telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate:

  • scatta a decorrere dall’1.1.2020 per i commercianti al minuto e soggetti assimilati;
  • è anticipato all’1.7.2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a € 400.000.

In merito all’individuazione del volume d’affari l’Agenzia con Risoluzione 8.5.2019, n. 47/E ha precisato che:

  • nel caso in cui il soggetto eserciti più attività, va considerato il volume d’affari derivante da tutte le attività esercitate, a prescindere dal fatto che le cessioni / prestazioni effettuate siano certificate da scontrino / ricevuta fiscale o fattura;
  • per individuare la data a decorrere dalla quale scatta l’obbligo di memorizzazione / invio telematico dei corrispettivi, va fatto riferimento al volume d’affari relativo al 2018 (desumibile da rigo VE50 del mod. IVA 2019).

Ciò comporta che i soggetti che hanno iniziato / iniziano l’attività nel 2019 sono automaticamente esclusi dall’obbligo in esame per il 2019, ferma restando la possibilità di poter procedere con la memorizzazione / invio telematico dei corrispettivi su base volontaria.

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