20 giugno 2019
Come noto, il “Collegato alla Finanziaria 2019” ha previsto che l’obbligo di memorizzare elettronicamente ed inviare telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate:
- scatta a decorrere dall’1.1.2020 per i commercianti al minuto e soggetti assimilati;
- è anticipato all’1.7.2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a € 400.000.
In merito all’individuazione del volume d’affari l’Agenzia con Risoluzione 8.5.2019, n. 47/E ha precisato che:
- nel caso in cui il soggetto eserciti più attività, va considerato il volume d’affari derivante da tutte le attività esercitate, a prescindere dal fatto che le cessioni / prestazioni effettuate siano certificate da scontrino / ricevuta fiscale o fattura;
- per individuare la data a decorrere dalla quale scatta l’obbligo di memorizzazione / invio telematico dei corrispettivi, va fatto riferimento al volume d’affari relativo al 2018 (desumibile da rigo VE50 del mod. IVA 2019).
Ciò comporta che i soggetti che hanno iniziato / iniziano l’attività nel 2019 sono automaticamente esclusi dall’obbligo in esame per il 2019, ferma restando la possibilità di poter procedere con la memorizzazione / invio telematico dei corrispettivi su base volontaria.