22 agosto 2019
Tra le informazioni da trasmettere telematicamente con i dati dei corrispettivi giornalieri da parte di un’impresa della grande distribuzione che effettua vendita al dettaglio è stato definito il “Layout del documento commerciale” che prevede, tra le diverse voci, anche il “resto”, la cui compilazione è destinata a tracciare in modo conforme, trasparente e completo il dettaglio dell’operazione d’incasso. Nessuna sanzione sarebbe tuttavia applicabile se sul documento commerciale manca l’indicazione della voce «resto»: questo il contenuto della risposta n. 338 del 12 agosto 2019 a un interpello presentato da un operatore del settore.
Il dubbio
La richiesta di chiarimenti è pervenuta da parte di un operatore della grande distribuzione (Gdo) che effettua attività di vendita al dettaglio presso diverse sedi. Trattandosi di un’impresa con un volume d’affari superiore a 400mila euro è sottoposta all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei corrispettivi giornalieri a partire dal 1° luglio 2019.
L’istante chiede di sapere se, nel caso di pagamento in contanti e consegna all’addetto alla cassa di una somma di denaro superiore al corrispettivo dovuto, sia possibile non evidenziare nel documento commerciale emesso la voce “resto” poiché, dal suo punto di vista, tale voce rappresenta unicamente una modalità tecnica veloce, di supporto all’addetto, per gestire la determinazione del resto da consegnare.
Quel che interessa l’Amministrazione finanziaria, secondo l’istante, è tracciare il tipo di pagamento adottato – contanti, elettronico (carte di credito, di debito, bancomat, bonifico…), non riscosso (gift card, ticket…) – e non è, invece, rilevante l’elemento “resto”.
La risposta
Innanzitutto, l’Agenzia delle entrate ricorda che l’articolo 2, comma 1, del Dlgs n. 127/2015 ha stabilito, tra l’altro, che per quanti hanno un volume di affari superiore ai 400mila euro, come nel caso in esame, l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi decorre dal 1° luglio 2019.
Poi, il decreto interministeriale del 7 dicembre 2016 ha individuato il contenuto del “documento commerciale” da emettere e, nello specifico, le “tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni oggetto di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi”:
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell’emittente
- data e ora di emissione
- numero progressivo
- numero di partita Iva dell’emittente
- ubicazione dell’esercizio
- descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi
- per i prodotti medicinali in luogo della descrizione può essere indicato il numero di autorizzazione alla loro immissione in commercio (Aic)
- eventuale codice fiscale o numero di partita Iva dell’acquirente.
I provvedimenti del direttore dell’Agenzia del 28 ottobre 2016 e del 18 aprile 2019, nelle specifiche tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, hanno delineato tra gli allegati anche il “Layout del documento commerciale” che riepiloga tra le voci che il documento deve contenere anche il tipo di pagamento adottato – contante, elettronico, ticket – il “non riscosso”, il “resto”, per garantire la necessaria e inderogabile uniformità.
La compilazione del “resto”, infatti, serve a tracciare in modo conforme, trasparente e completo il dettaglio dell’operazione di incasso.
In ogni caso, l’Agenzia precisa che l’eventuale mancata specificazione di tale informazione non è direttamente sanzionabile.