Contributo al funzionamento dell’Autorità dei Trasporti per il 2020

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L’Autorità di regolazione dei trasporti ha diffuso sul proprio sito internet https://www.autoritatrasporti.it/contributi-per-il-funzionamento/contributo-per-il-funzionamento-art-2020/) i testi dei provvedimenti sul pagamento del contributo al funzionamento per l’anno 2020. Si tratta in particolare, della delibera dell’Authority n.172/2019 del 5 dicembre 2019 (approvata con DPCM 29.1.2020) e della determina del Segretario generale n. 77/2020.

Nonostante, nel corso degli ultimi anni, il TAR Piemonte abbia riconosciuto la fondatezza delle ragioni dell’autotrasporto merci, annullando le parti delle delibere dell’ART in cui questo settore veniva compreso tra gli obbligati al pagamento, l’Autorità ha deciso di proseguire sulla sua linea di condotta continuando, anche per il 2020, ad includere l’autotrasporto tra i settori tenuti a corrispondere il contributo in esame. Infatti, l’art.1, comma 2, lett a) della delibera include tra gli obbligati anche coloro che effettuino “servizi di trasporto di merci su strada connessi con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti” i quali, come gli anni passati, vengono individuati nelle imprese di trasporto merci su strada che, al 31 dicembre 2019, abbiano avuto in disponibilità veicoli dotati di capacità di carico con massa complessiva oltre i 26.000 (ventiseimila) chilogrammi, nonché trattori con peso rimorchiabile oltre i 26.000 (ventiseimila) chilogrammi.

Tuttavia occorre evidenziare una novità importante: in via cautelativa, l’ART ha deciso di SOSPENDERE la richiesta di versamento del contributo 2020 da parte delle imprese di autotrasporto merci, in attesa della definizione dei giudizi pendenti davanti ai giudici amministrativi (manifestando, quindi, la volontà di impugnare le decisioni del TAR Piemonte davanti al Consiglio di Stato). Lo stesso dicasi anche per l’obbligo di dichiarare on line all’ART, i dati amministrativi ed economici richiesti nel modello telematico predisposto dalla citata Autorità. Identica decisione è stata presa anche per i servizi di trasporto merci via mare e per vie navigabili interne, e per quelli di trasporto aereo di passeggeri e/o merci.

Analizzando in sintesi i contenuti della delibera, segnaliamo che a proposito dell’autotrasporto merci, l’obbligo di pagamento sussiste verso le imprese che, al 31 dicembre 2019, avevano nella loro disponibilità veicoli – dotati di capacità di carico – di massa complessiva superiore alle 26 ton e/o trattori con massa rimorchiabile superiore sempre a 26 ton. Queste imprese sono soggette al contributo (fissato nella misura dello 0,6 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione della delibera), qualora l’importo da pagare superi i 1.800 € (dai 3.000 € del 2019); ne deriva che per il 2020, la soglia di esenzione legata al fatturato diminuisce a 3 mln € (dai 5 mln dell’anno trascorso).

Ci riserviamo di ritornare sul tema per eventuali aggiornamenti.

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