13 novembre 2024
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Una società che intende ampliare la dotazione dei beni strumentali della propria azienda tramite un contratto di “rent to buy”, non può fruire del bonus investimenti in beni strumentali nuovi riconosciuto, dalla normativa che lo disciplina, alla sola acquisizione in proprietà dei beni stessi. La fattispecie utilizzata dall’istante, invece, prevede l’immediato godimento del bene tramite il pagamento di un canone e successivamente l’obbligo di acquistarlo imputando al prezzo di vendita una parte del canone di affitto.
È la sintesi della risposta n. 198/2024 dell’Agenzia delle entrate.
Il dubbio dell’istante è originato dal fatto che l’articolo 1, comma 1054 della legge di Bilancio 2021, fra le modalità di acquisizione dei beni che danno accesso all’agevolazione, non richiama espressamente i contratti di locazione finanziaria come il contratto “Rent to buy”.
L’Agenzia fa un quadro normativo e di prassi sul bonus in esame a partire dalle prime agevolazioni in tema di investimenti in beni strumentali nuove fino alla nuova disciplina introdotta dalla legge di Bilancio 2020 e prorogata e ridefinita dalla legge di Bilancio 2021. Per ciò che riguarda il quesito in esame, l’Agenzia ricorda, come chiarito anche dalla circolare n. 9/2021, che possono beneficiare del credito d’imposta i proprietari e i locatori finanziari.
Sul mancato richiamo ai contratti di leasing nella legge di Bilancio 2021, evidenziato dall’istante, l’Agenzia rimanda alla stessa circolare n. 9/2021, secondo la quale ”il mancato riferimento ai contratti di locazione finanziaria nei commi 1055, 1056, 1057 e 1058 della legge di Bilancio 2021, ai fini della individuazione degli investimenti agevolabili, sia da imputare a un mero difetto di coordinamento formale e non alla volontà del legislatore di circoscrivere le modalità di effettuazione degli investimenti agevolabili alla sola acquisizione in proprietà dei beni”, essendo tale criterio ”finalizzato ad assicurare nel tempo, in relazione alle mutevoli condizioni di mercato, la necessaria neutralità fiscale della scelta aziendale tra acquisizione dei beni in proprietà o in leasing”. Quindi non c’è alcun dubbio interpretativo in merito alla rilevanza, ai fini del bonus, dell’acquisizione dei beni agevolabili mediante un contratto di leasing.
L’Agenzia chiarisce fra l’altro che esula dalla sua competenza l’individuazione dei diritti e degli obblighi in concreto assunti dalle parti nell’ambito del contratto stipulato e l’esatta qualificazione giuridica del contratto stipulato, considerando inoltre che la fattispecie del ”rent to buy”, è una tipologia in genere utilizzata per i beni immobili, mentre nel caso in esame ha come oggetto beni mobili.
Fatta questa premessa, l’Agenzia ricorda che nel contratto stipulato dall’istante il conduttore ha l’obbligo di acquistare il bene alla fine del contratto. Di conseguenza il cliente acquisisce la proprietà solo al termine del periodo di concessione in godimento convenuto fra le parti e durante tale periodo il cliente utilizzerà un bene non di sua proprietà ma del fornitore.
Con l’interpello n. 41/2023, è stato chiarito che sono esclusi dal beneficio in questione i beni utilizzati dai locatari in base ad un contratto di locazione operativa. Anche l’interpello n. 109/2024 ha escluso che in caso di noleggio di un bene agevolabile, anche se seguìto dall’acquisto, il locatario possa beneficiare della misura di favore perchè ‘l’agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati”.
In conclusione il contratto di ”rent to buy” come rappresentato dall’istante non può essere incluso fra le modalità di acquisizione dei beni che consentono l’accesso al bonus investimenti in beni strumentali nuovi.
L’istante quindi non potrà fruire del credito d’imposta perché in beni disciplinati dal contratto rent to buy, al momento dell’acquisto, sono già stati utilizzati dalla società e quindi sono privi del necessario requisito della novità.