Contratto regionale settore artigiani lapidei

Premio variabile Contratto regionale settore artigiani lapidei.

A livello regionale è stato siglato il verbale di verifica dei parametri per la determinazione del premio annuale CCRL artigiani lapidei.
Gli importi da erogare sono i seguenti:

Livello 1 2 3 4 5 6 7
Importo premio 166 € 150 € € 119 € 106 € 100 € 92 € 79

Il valore del premio annuo sarà maggiorato, in ragione dell’anzianità aziendale, secondo la tabella riportata.

Anzianità
dopo dopo Dopo Dopo
24 mesi 36 mesi 48 mesi 60 mesi
10% 20% 30% 40%

L’anzianità di servizio aziendale si calcola a luglio di ogni anno. Gli apprendisti e i tempi determinati non maturano anzianità aziendale finalizzata al premio di anzianità per i primi 24 mesi; pertanto la prima erogazione del premio di anzianità per tali categorie sarà possibile dopo 49 mesi di anzianità aziendale.

Esempio:

Livello 5° con anzianità dopo 36 mesi.

Erogazione Premio di risultato: € 100,00

Erogazione Premio di anzianità: € 20,00 (100 x 20%)

Il premio è riferito all’anno in corso (01/01/2016 – 31/12/2016) sulla base dei dati riferiti all’anno precedente.

Dovranno quindi essere erogati i 12esimi (16 giorni lavorati) dell’anno di erogazione, anticipando i dodicesimi da agosto a dicembre; in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso di tale periodo, dovrà essere operata la trattenuta corrispondente ai mesi non lavorati.

Per gli apprendisti e i part-time, il premio va riproporzionato sulla base dello scaglione di riferimento e dell’orario contrattuale.

Per i rapporti di lavoro a tempo determinato il premio va corrisposto per i dodicesimi corrispondenti alla durata del contratto nell’anno in corso.

In caso di cessazione prima dell’erogazione del premio dovrà essere erogata una somma pari al 50% del premio dell’anno precedente corrispondente ai dodicesimi.

Il premio non matura in caso di servizio militare e aspettativa non retribuita.

In considerazione del grave stato di crisi, si è convenuto di rateizzare il premio complessivo in due rate mensili di pari importo a partire dalla mensilità di luglio 2016.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del prossimo semestre la parte del premio eventualmente residua andrà corrisposta unitamente alle spettanze di fine rapporto.

Salario variabile e premio di anzianità non sono soggetti a decontribuzione, né a detassazione.

L’Ufficio sindacale resta a disposizione per ogni ulteriore necessità.

 

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