27 febbraio 2020
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Con il Decreto Legge 124/2019, e relativa legge di conversione, concernente disposizioni urgenti in materia fiscale e di contrasto alle frodi in materia di accise, è stata introdotta una modifica che “colpisce” i distributori e depositi privati di gasolio, con la quale viene ridotto sostanzialmente il limite di esenzione dall’obbligo di munirsi di Licenza Fiscale per il loro esercizio.
In sostanza, la nuova formulazione stabilisce che tutti i distributori privati interni di gasolio per autotrazione con capacità superiore ai 5 mc, e tutti i depositi privati interni di gasolio non per autotrazione con capacità superiore ai 10 mc, dovranno essere autorizzati tramite apposita Licenza Fiscale rilasciata dall’Agenzia delle Dogane (gli ex UTF). I limiti di esenzione, in precedenza, erano rispettivamente 10 mc e 25 mc. Un cambiamento nei riferimenti davvero notevole.
Le Determine n° 217947/RU e n° 240433/RU del 27 dicembre 2020 (allegate), a firma del Direttore dell’Agenzia delle Dogane, hanno poi completato il quadro normativo stabilendo che l’obbligo del possesso della Licenza decorrerà dal 31 marzo 2020.
Quindi, entro tale data occorrerà, quanto meno, inoltrare l’istanza agli Uffici dell’Agenzia delle Dogane di riferimento corredata dalla documentazione utile al rilascio.
Per i distributori privati interni (quali le cisterne utilizzate dagli autotrasportatori per rifornire i propri mezzi) occorre utilizzare il modello di domanda allegato, accompagnato dalla documentazione in esso indicata.
Per quanto riguarda invece i depositi privati interni, quindi non di gasolio per autotrazione, superiori a 10 mc, la documentazione dovrebbe, orientativamente, essere:
- Domanda di rilascio Licenza Fiscale
- Denuncia di deposito
- Certificato Prevenzione Incendi o in subordine la ricevuta di presentazione della SCIA per il certificato, o il rinnovo CPI;
- Planimetria del deposito
- Perizia asseverata di un Tecnico in Tribunale
In entrambi i casi la norma richiede la tenuta di un registro di carico/scarico del gasolio acquistato ed utilizzato, da gestire secondo una modalità semplificata, individuata nell’articolo 2 della già citata e allegata Determina 240433/RU dell’Agenzia delle Dogane:
- Il registro di carico e scarico non deve essere vidimato, è conservato presso l’impianto o presso i locali dove si eseguono le ordinarie operazioni contabili, può essere sia cartaceo sia su un supporto elettronico; la modalità di tenuta è preventivamente dichiarata all’Ufficio che rilascia la licenza al momento della presentazione della richiesta;
- Il registro ha validità fino alla cessazione della licenza di esercizio;
- Gli esercenti contabilizzano distintamente i diversi i prodotti energetici che sono oggetto di stoccaggio presso l’impianto;
- Per gli impianti esistenti le scritturazioni sul registro sono effettuate a decorrere dal 01/04/2020;
- Per ciascun prodotto energetico contabilizzato, la giacenza iniziale da riportare è quella rilevata in autonomia dall’esercente alle ore 00:00 del 01/04/2020;
- Le scritture di carico sono effettuate con riferimento a ciascun DAS pervenuto entro le ore 09:00 del giorno seguente alla ricezione.
- Le scritture di scarico sono effettuate ogni sette giorni, cumulativamente per ciascun prodotto energetico contabilizzato. Per gli esercenti distributori minori (vale a dire quelli collegati a serbatoi di capacità compresa tra 5 e 10 mc) muniti di totalizzatore è ammesso, per ciascun prodotto erogato, lo scarico cumulativo mensile sulla base dei dati del predetto strumento di misura.
- Gli esercenti sono tenuti a trasmettere entro la fine di febbraio all’Ufficio delle Dogane competente tramite a mezzo PEC un prospetto riepilogativo delle movimentazioni annuali riferite all’anno precedente e conservare la documentazione spedita assieme al registro.
- In fase di verifica, il registro di carico e scarico e la relativa documentazione a corredo sono resi disponibili per i controlli dei funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dei militari della Guardia di Finanza. La chiusura del registro di carico e scarico e le risultanze inventariali sono annotate dai verificatori nel verbale di verifica e sono successivamente riportate nel registro di carico e scarico a cura dell’esercente.
- Il registro carico e scarico e la relativa documentazione a corredo sono conservati presso l’impianto per i cinque anni successivi alla data di ultima scritturazione.
Il mancato adempimento delle norme di cui sopra comporta sanzioni di tipo amministrativo e penale che possono portare anche all’esclusione dal beneficio del recupero delle accise da parte degli uffici dell’Agenzia delle Dogane.
Segnaliamo infine che, il tentativo di rinviare l’entrata in vigore della norma per concedere alle imprese, soprattutto quelle più piccole, più tempo per l’adeguamento, attraverso una modifica delle nuove disposizioni inserita nel Decreto Milleproroghe, non è andato a buon fine in fase di conversione in legge.