19 marzo 2025
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Prime indicazioni operative
Si desidera informare che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy , con propria Nota del 12 marzo 2025, ha fornito prime indicazioni interpretative ed operative concernenti l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale degli Amministratori di “imprese costituite in forma societaria” introdotto dalla legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), al fine di garantire una applicazione delle nuove disposizioni efficace e uniforme sul territorio nazionale.
La nota individua il perimetro soggettivo e oggettivo di applicazione dell’obbligo, con specifico riferimento, tra l’altro, ai destinatari dell’obbligo, ai termini per l’adempimento, alle condizioni di ammissibilità dell’indirizzo PEC comunicato al registro, ai diritti di segreteria e alle misure sanzionatorie per l’eventuale inadempimento.
IMPRESE OBBBLIGATE
Per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025 (nonché per le imprese che – pur sulla base di un atto costitutivo di data antecedente – presentino la domanda di iscrizione dopo il 1° gennaio 2025) l’adempimento dell’obbligo di iscrizione del domicilio digitale dei propri amministratori è posto in coincidenza con il deposito della domanda di iscrizione dell’impresa nel registro delle imprese.
Per le imprese già costituite e iscritte nel registro antecedentemente alla data del 1° gennaio 2025, la comunicazione del domicilio digitale degli amministratori deve avvenire al momento della iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell’amministratore, ovvero della nomina del liquidatore, e in ogni caso entro il 30 giugno 2025.
Sono escluse dall’obbligo le forme societarie per le quali non è consentita l’attività commerciale quali la società semplice, ad eccezione di quella che esercita attività agricola, le società di mutuo soccorso. Sono esclusi anche i consorzi con attività esterna ed interna nonché le società consortili.
SOGGETTI OBBLIGATI
La nota del Ministero precisa che, adottando una interpretazione estensiva della norma, con il termine “Amministratore” si faccia ampio riferimento ai soggetti che svolgono una attività di gestione dell’impresa.
INDIRIZZO PEC DA COMUNICARE
La Nota del Ministeriale ha chiarito che l’indirizzo PEC dell’amministratore deve essere distinto da quello della società.
Le imprese, quindi, che avessero optato per comunicare alla Ccciaa un indirizzo Pec per l’Amministratore coincidente con quello della società, dovranno procedere, entro il 30 giugno 2025 alla comunicazione del nuovo indirizzo Pec specifico dell’Amministratore.
La Nota precisa altresì che nel caso in cui un medesimo soggetto svolga un incarico contemporaneo di amministratore per più imprese, si possa indicare per ciascuna di esse il medesimo indirizzo Pec.
La Nota Ministeriale precisa anche che per la procedura di iscrizione del domicilio digitale degli amministratori e successive eventuali variazioni non sono dovuti diritti di segreteria ed imposta di bollo.
Per le aziende aderenti al Servizio Contabilità & Redditi di FIASA, l’adempimento verrà gestito direttamente dalla propria referente contabile salvo diversa indicazione da parte dell’azienda.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono contattare lo Sportello Imprese della Associazione (tel. 05212261; e-mail sportelloimprese@gia.pr.it) che resta a disposizione anche per la predisposizione delle pratiche relative a tale adempimento.