31 ottobre 2019
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L’Agenzia delle entrate, con la risposta fornita all’istanza di interpello n. 419 del 23 Ottobre 2019, ha fornito chiarimenti in merito al nuovo adempimento relativo alla memorizzazione e invio dei corrispettivi telematici di cui all’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015.
Più in particolare, a seguito dell’interpello presentato da un soggetto esercente l’attività di ristorazione, relativamente al corretto comportamento da tenere nel caso in cui l’utente/consumatore del pasto decida di pagare in parte con i buoni pasto l’erogazione dei servizi di somministrazione di alimenti e bevande ricevuti.
Gli importi dei tickets restaurant accettati dal titolare di un bar-pasticceria sono compresi nelle somme dei corrispettivi trasmessi in via telematica alle Entrate, anche se devono essere poi fatturati alla società emittente. L’istante fa presente che nel 2018 ha conseguito ricavi superiori a 400mila euro, per cui si è dotato di un registratore di cassa idoneo alla trasmissione telematica dei corrispettivi a partire dal 1° luglio 2019.
L’Agenzia, al riguardo, ricorda che il provvedimento del 28 ottobre 2016 ha definito le specifiche tecniche per la memorizzazione elettronica e l’invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri. Da questo documento emerge che, come accade per i corrispettivi non riscossi, anche gli importi dei
tickets restaurant sono compresi nell’importo complessivo dei corrispettivi trasmessi telematicamente, anche se debbono essere fatturati alla società che li emette. Infatti è con il pagamento del controvalore degli stessi tickets da parte della società emittente o con l’emissione della fattura se antecedente il pagamento che si realizza l’esigibilità dell’Iva e la rilevanza del ricavo. Principio che sarà tenuto in considerazione in caso di disallineamento tra i dati trasmessi in via telematica e l’Iva liquidata periodicamente.