16 dicembre 2024
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Una società che nel 2023 ha acquistato un macchinario precedentemente utilizzato in base a un contratto di comodato d’uso non potrà fruire del credito d’imposta “Transizione 4.0” sull’acquisto di beni strumentali nuovi, mancando, nel caso prospettato, il necessario requisito della novità del bene oggetto di investimento.
È la sintesi della risposta n. 221/2024 dell’Agenzia delle entrate a una società che chiede se sia possibile fruire della misura agevolativa su un bene che ha utilizzato dal 2021.
Il macchinario in esame, viene precisato nell’interpello, era stato originariamente acquistato da un’altra società al solo scopo di concederlo in comodato d’uso all’istante a partire dal 2021, consentendogli così di avviare la propria attività.
Diversamente, l’elevato costo dell’apparecchio avrebbe impedito alla società istante di procedere all’acquisto prima dell’avvio della fase di produzione, considerati fra l’altro i ritardi e le difficoltà oggettive che si sono dovute affrontare all’epoca dei fatti in cui vigeva la misura emergenziale del lock down.
L’Agenzia ricorda la disciplina sul credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, introdotta dalla legge di Bilancio 2020 (articolo 1, commi da 184 a 197, della legge n. 160/2019) che prevede un contributo da utilizzare in compensazione per gli acquisti di beni nuovi, strumentali allo svolgimento della propria attività, parametrato al loro costo di acquisizione. La disposizione, finalizzata a sostenere il ”Piano Industria 4.0”, è entrata in vigore il 1° gennaio 2020.
Successivamente, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 (o fino al 30 giugno 2026 per gli ordini accettati e per i quali sia stato pagato l’acconto del 20%) tale credito è stato riconosciuto nella misura del 20% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 10% per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 5% per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni (articolo 1, comma 1057, della legge n. 178/2020).
Nel caso in esame, rileva l’Agenzia, i vari componenti del macchinario sono stati acquistati dalla prima società, stoccati all’interno delle sedi delle società facenti parte del gruppo e solo successivamente, nel 2021, si è proceduto all’assemblaggio della macchina presso la sede dell’istante, che l’ha utilizzata in base al contratto di comodato concluso precedentemente.
Il periodo di efficacia del comodato, secondo l’Agenzia, non può essere assimilato al ”periodo di prova” indicato nella risposta n. 63/2022, richiamata dall’istante, in cui veniva chiarito che il precedente uso del bene in qualità di comodatario da parte dell’acquirente, senza soluzione di continuità, non influiva sul requisito della ”novità”. In questo caso infatti il comodato era di breve durata e ”stipulato nell’ambito di un più vasto accordo transattivo mirante a comporre controversie sorte tra le parti su precedenti forniture”. Inoltre era prevista un’opzione di acquisto che il comodante poteva far scattare.
Nell’interpello odierno invece il macchinario utilizzato per due anni in base al contratto di comodato non può considerarsi un bene ”nuovo” al momento del suo acquisto. Tale contratto, inoltre, non prevede alcuna opzione di acquisto del macchinario ma esclusivamente una data entro cui l’istante procederà all’acquisto (il 31 dicembre 2023).
A parere dell’Agenzia, in conclusione, la società istante non potrà fruire del credito d’imposta “Transizione 4.0”.