Autotrasporto. Rimborso delle accise sul gasolio anno 2021 – Disponibilità software per la presentazione delle istanze relative al 3° trimestre 2021

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A partire dal 1° ottobre e fino al 2 novembre 2021 si possono presentare le istanze di rimborso delle accise sul gasolio relative ai consumi effettuati nel terzo trimestre 2021 (1° luglio – 30 settembre).

Ricordiamo che a decorrere dal 1° gennaio 2021, sono esclusi dal rimborso i consumi di gasolio impiegato dai veicoli di categoria euro 4 o inferire.

Si ricorda che ai fini della fruizione del rimborso è obbligatoria l’indicazione, nella fattura elettronica della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti, come indicato nella nota dell’Agenzia delle Dogane n. 64837 del 7.6.2018

Ciò premesso, l’Agenzia delle Dogane con la nota in commento, comunica anche che è disponibile sul sito www.adm.gov.it (Accise – Prodotti energetici – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 3° trimestre 2021) il software aggiornato per la compilazione e la stampa della apposita dichiarazione.

L’ammontare del beneficio per i consumi effettuati tra il 1° luglio ed il 30 settembre 2021 è pari a 214,18 euro per mille litri di gasolio.

Possono usufruire dell’agevolazione tutti i soggetti che operano con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 t, comprovando i consumi effettuati mediante le relative fatture di acquisto.

Per la fruizione dell’agevolazione con modello F24, deve essere utilizzato il codice tributo 6740.

L’Agenzia ricorda che i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al 2° trimestre 2021 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2022. Da tale data decorre il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, le quali dovranno pertanto essere presentate entro il 30 giugno 2023.

Si ricorda che l’art. 8 del D.L. n.124/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo fissato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in esame, per ogni chilometro percorso.

Quindi, a decorrere dalla presentazione della prossima dichiarazione trimestrale (1°gennaio – 31 marzo 2020) dovrà essere prestata la massima cura nel compilare la colonna “KM PERCORSI” del Quadro A-1. Il dato relativo ai chilometri percorsi assume valore fiscalmente rilevante per la determinazione dell’importo massimo rimborsabile.

Modalità non corrette di compilazione dell’apposito campo potrebbero pregiudicare la ricostruzione dei chilometri effettuati e la conseguente liquidazione dell’importo a credito.

Inoltre, dal 1° gennaio 2021, gli esercenti attività di trasporto in possesso di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per uso privato collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi (c.d. “distributori minori”) sono obbligati a presentare una comunicazione di attività all’Ufficio delle dogane territorialmente competente che procede all’attribuzione del codice identificativo

Qualora la comunicazione sia stata presentata e ancora non si è in possesso del codice identificativo, l’esercente compila nel Quadro B la tabella che riporta, in intestazione, il caso di specie (Distributore con serbatoio/i avente capacità superiore a 5 mc e non superiore a 10 mc privo di codice identificativo).

Per le imprese comunitarie non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, ciascun esercente comunitario identifica l’Ufficio delle dogane cui spedire la dichiarazione di rimborso in base allo Stato Membro di appartenenza, secondo la tabella allegata alla nota in commento.

In conclusione segnaliamo al fine di facilitare l’individuazione dell’Ufficio delle Dogane territorialmente competente alla ricezione della dichiarazione si rinvia al seguente link:

https://www.adm.gov.it/portale/indirizzi-organigramma-periferico-area-dogane-uffici-dogane


Per maggiori informazioni contattare Chiara Minetti referente dell’Ufficio Economico

Mail: chiara.minetti@gia.pr.it – Tel. 0521/2262 (centralino).

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